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Nuova Direttiva Macchine: Campo di applicazione e interazioni con il D. Lgs. 81/08

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La Nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE), recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, si applica a prodotti ben definiti (Art. 1 - Campo di applicazione), ovvero:  macchine, attrezzature intercambiabili; componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, quasi-macchine.


Esistono, inoltre, significative correlazioni fra la Nuova Direttiva Macchine ed il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/08).

 




CAMPO DI APPLICAZIONE: IL NUOVO CONCETTO DI “QUASI MACCHINE”

 

A fronte di una maggior precisione nella definizione di “macchina”, “attrezzatura intercambiabile” e “componente di sicurezza”, si introduce il nuovo concetto di “quasi-macchina”, intesa come: “insieme che costituisce quasi una macchina, ma che, da solo, non è in grado di garantire un’applicazione ben determinata”.

A differenza delle altre, quest’ultima definizione risulta purtroppo poco chiara, e può generare dubbi interpretativi che, si auspica, possano essere risolti nell’ambito delle linee guida applicative.

 

 

ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Nello stesso Articolo 1, sono altresì esplicitamente riportate le esclusioni dal campo di applicazione della Direttiva, ovvero:

 

a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;

b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;

c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;

d) le armi, incluse le armi da fuoco;

e) i seguenti mezzi di trasporto:

1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile      2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;

5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.

 

f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;

g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;

i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;

m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione:

1) elettrodomestici destinati a uso domestico;

2) apparecchiature audio e video;

3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;

4) macchine ordinarie da ufficio;

5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;

6) motori elettrici;

 

n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:

1) apparecchiature di collegamento e di comando;

2) trasformatori.

 

La terza parte dell’Articolo 1, invece, esplicita il concetto secondo il quale la Direttiva Macchine non si applica relativamente ai pericoli insiti in una macchina, se questi sono disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie.

 

 

INTERAZIONI FRA DIRETTIVA MACCHINE E T.U. DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

 

In termini di “interazioni” tra la Direttiva Macchine e altre norme vigenti nel nostro Paese, esistono significative correlazioni tra il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/08) e la Direttiva Macchine, in particolare nell’ambito applicativo del Titolo III, Capo I (Uso delle attrezzature di lavoro).

A questo proposito, infatti, il datore di lavoro deve (Art. 70, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 81/08) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature che: “devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.”

Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare la corretta installazione, utilizzo e manutenzione (Art. 71, comma 4, D. Lgs. n. 81/08) delle attrezzature di lavoro utilizzate in azienda. In particolare: “Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.”

 

Nel D. Lgs. n. 81/08 è previsto anche un regime semplificato di adempimenti, che esclude l’iter CE nel caso di interventi sull’attrezzatura di lavoro, successivi all’installazione, volti ad aumentare le condizioni di sicurezza, a condizione che non si prevedano modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste da costruttore originale (Art. 71, comma 5).

Infatti: “Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore”.

Un’ulteriore relazione tra Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro e Direttiva Macchine è relativa ai controlli iniziali periodici e straordinari cui sottoporre le attrezzature di lavoro (art. 71, comma 8, D. Lgs. n. 81/08).

Vi sono infine precisi riferimenti da parte del D. Lgs. n. 81/08 alle attività di informazione, formazione ed addestramento, previste dagli artt. 71, comma 6 e 73, che non potranno che essere realizzati in funzione dei contenuti delle istruzioni per l’uso, fornite con la macchina.

A questo proposito, particolare cura dovrà essere posta dal fabbricante della macchina nella redazione di tale manuale di utilizzo: l'art. 1.7.4 della Direttiva Macchine, infatti, specifica accuratamente i principi di redazione ed i contenuti della istruzioni per l’uso della macchina.

 

 

Elaborato da: ing. Gioacchino de Vanna - Auxo s.r.l.
Fonte: Nuova Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010)

Referente: ing. Gioacchino de Vanna
e-mail: g.devanna@auxosrl.it

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