Effettuiamo progettazioni 3D di prototipi, macchine e attrezzature, impianti automatici e semiautomatici
Supportiamo i clienti nell’iter di certificazione dei prodotti da immettere sul mercato e oggetto di Direttive europee
La sicurezza dei macchinari è uno dei requisiti che deve essere costantemente monitorato in azienda
  Dal 1 luglio 2014 diventerà obbligatoria l’implementazione della marcatura CE degli elementi metallici in acciaio ed alluminio per uso strutturale utilizzati nelle costruzioni (UNI EN 1090-1:2012)....

Leggi tutto...

  Sei alla ricerca di soluzioni software CAD efficienti che abbiano un costo in linea con il tuo budget? Le soluzioni Siemens PLM Software fanno al caso tuo!Da giugno 2014 è possibile acquistare Solid Edge e 3DSync Siemens tramite...

Leggi tutto...

auxo news

Nuova direttiva macchine

Condividi

Dal 6 marzo 2010 è stata recepita in Italia la Nuova Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010)


Con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, viene finalmente recepita in Italia la nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) che modifica altresì la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.


Tale decreto di recepimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2010.




CAMPO DI APPLICAZIONE

Le principali novità
La nuova direttiva macchine 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 abroga la 98/37/CE. Gli Stati membri sono stati chiamati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 29 giugno 2008, mentre l'applicazione delle suddette disposizioni è avvenuta a partire dal 29 dicembre 2009.


Il campo di applicazione
Il campo di applicazione della nuova direttiva chiarisce una serie di punti che in passato sono stati oggetto di varie "interpretazioni" (ad es. con il nuovo concetto di "quasi macchina") e ne esplicita altri (ad es. con l'inserimento degli "accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie").


Le nuove esclusioni esplicite
Vengono specificati meglio i prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica solo la direttiva 2006/95/CE concernente la bassa tensione, quali ad esempio gli, elettrodomestici destinati a uso domestico, le apparecchiature audio e video, apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione ecc.
Vengono altresì indicate le apparecchiature elettriche ad alta tensione cui non si applica la Direttva Macchine, quali ad esempio le apparecchiature di collegamento e di comando e i trasformatori.


Le "quasi macchine"
La nozione di sottoinsieme di macchine è stata spesso interpretata in maniera inadeguata, in modo eccessivamente ampio (una macchina trattata come sottoinsieme in quanto con funzionamento autonomo) o in modo troppo restrittivo (un semplice componente trattato come sottoinsieme) per cui ci sono sempre stati dubbi e polemiche sulla dichiarazioni di tipo A e B (cfr. Allegato II del DPR 459/96) con divieti di messa in servizio talvolta errati. 
Le "quasi macchine" sono definite come insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Ad es. un sistema di azionamento è una "quasi macchina". 
Le "quasi macchine" sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate in altre macchine o in altre" quasi macchine" o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.
Il fabbricante è tenuto ad accompagnarle con un'apposita dichiarazione d'incorporazione e dalle istruzioni per l'assemblaggio delle stesse con le altre parti. 
Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la "quasi macchina" fino all'incorporazione.


L'allegato IV
L'elenco delle macchine ritenute "più pericolose" è stato oggetto di diverse modifiche. 
Entrano a far parte dell'Allegato IV gli Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio (ad es. "spara chiodi") o altre macchine ad impatto. 
Risultano tolte dall'elenco le macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.


Componenti di sicurezza
C'è un nuovo Allegato V che contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato dalla Commissione (con l'assistenza di un "Comitato Macchine") che riporta l'elenco indicativo dei componenti di sicurezza.


Iter di marcatura CE per macchine non riportate all'interno dell'Allegato IV
La nuova Direttiva Macchine prevede che per le macchine non riportate all'interno dell'Allegato IV un controllo interno sulla fabbricazione (Allegato VIII): nel nuovo Allegato VII si trovano le indicazioni di come costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione (FTC) con i relativi allegati, oltre che la documentazione tecnica da prevedere per le quasi macchine (tra cui, in Allegato VI, le istruzioni per l'assemblaggio). 
Per le macchine si parla di Fascicolo Tecnico della Costruzione. Per le quasi macchine si parla di Documentazione Tecnica Pertinente.



Iter di marcatura CE per macchine riportate all'interno dell'Allegato IV

Per macchine (e componenti di sicurezza) che rientrano nell'Allegato IV che: 

1. sono state costruite conformemente a norme armonizzate, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, e tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante può applicare una delle procedure seguenti:

1.a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII)

2.b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);

3.c) la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).

 

2. sono state costruite non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante applica una delle procedure seguenti:

1.a) procedura di esame per la certificazione CE di cui (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);

2.b) la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).

Non esiste più la possibilità di presentare il Fascicolo Tecnico a un organismo notificato senza che questo preveda alcuna verifica.


Dichiarazioni di Conformità CE
La nuova direttiva prevede 2 tipi di dichiarazione (Allegato II): 

1. IIA - la dichiarazione CE di conformità alla Direttiva e alle altre Direttive in cui eventualmente ricade la macchina sottoscritta dal fabbricante; 

2. IIB - la dichiarazione d'incorporazione per le quasi-macchine. Questa dichiarazione contiene obbligatoriamente il preciso elenco dei RES ottemperati (grossa novità).


Entrambe le dichiarazioni contengono un'altra novità molto importante: l'indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico della Costruzione (Macchine) o la Documentazione Tecnica Pertinente (quasi-macchine). 


Marcatura CE

L'esposizione della marcatura CE presenta le seguenti novità (Allegato III): 
1. deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica. 
2. Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.


Requisiti essenziali di sicurezza (RES)


Per quanto riguarda i RES materia di requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I), si evidenziano le seguenti varianti/novità:


  • Arresto operativo: se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l'alimentazione degli azionatori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta.
  • Rumori e vibrazioni: è stato aggiunto il concetto che "Il livello dell'emissione di rumore/vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili"; inoltre la dichiarazione sulla potenza acustica emesso dalla macchina (da riportare sulle istruzioni) è necessario quando il livello di pressione supera gli 80 dB(A) (in passato il limite era di 85 dB(A)).
  • Tre "nuovi" RES al punto 1 (in parte già contenuti in altri punti della vecchia direttiva): ergonomia, posti di lavoro e sedili.
  • Non c'è più il requisito 1.2.8 sul software che prescriveva che il software di dialogo tra operatore e sistema di comando o di controllo di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego.
  • Istruzioni per l'uso: viene meglio specificata e ampliata il contenuto e gli obiettivi delle istruzioni che accompagnano le macchine, miglior specificazione su lingua e istruzioni in lingua originale.

 

 

 

Elaborato da: ing. Gioacchino de Vanna - Auxo s.r.l.
Fonte: Nuova Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010)

Referente: ing. Gioacchino de Vanna
e-mail: g.devanna@auxosrl.it

Contattaci per un approfondimento

Nome e Cognome(*)
Campo obbligatorio

Azienda
Campo obbligatorio

E-mail(*)
Campo obbligatorio

Scrivi qui la tua richiesta(*)
Campo obbligatorio

Captcha(*)
Campo obbligatorio

  

helpdesksiemens
faq ingegneria
collaborazioni ingegneria
 
 Copyright & Disclaimer | Privacy | Credits: De Paola Vincenzo e Luigi Napolitano
Auxo s.r.l. Via San Francesco 23/B - 70038
Terlizzi (BA) - Tel. /Fax 080 3510731
www.auxosrl.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Capitale Sociale 10.000 Euro i.v.
R.E.A: 429527 - Iscr. Reg. Imprese
C.C.I.A.A. Bari e P.Iva: 05629550723