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Nuova Direttiva Macchine: la definizione di "Macchina"

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L’art. 2 della direttiva 2006/42/CE (Macchine) definisce cosa si intende con il termine “macchina”, a cui la Direttiva si applica.
La prima definizione - di cui all’art. 2, lettera a) - utilizza il termine “macchina” in senso stretto. Tuttavia, l’art. 2 estende il concetto, in senso lato, ad altre cinque categorie di prodotto, ovvero a: attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie e dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.


MACCHINE IN SENSO STRETTO - PRIMO TRATTINO

La definizione di questa categoria di prodotti (art. 2, lettera a) include cinque trattini.
Nei commenti che seguono, esaminiamo di volta in volta i vari elementi del primo trattino.
“Macchina”:

− insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata.


La definizione include i seguenti elementi:


. . . un insieme . . . composto di parti o di componenti . . .

I prodotti con parti o componenti non connessi in un insieme non sono considerati macchine.

Ciò non esclude la fornitura di macchine con talune parti smontate ai fini dello stoccaggio o del trasporto. In questi casi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare errori di montaggio quando vengono assemblati i vari elementi.

Ciò è particolarmente importante se la macchina è destinata all’utilizzo da parte di utenti non professionisti e inesperti. Il fabbricante deve inoltre fornire adeguate istruzioni di montaggio tenendo conto del livello d’istruzione generale e di perspicacia che ci si può ragionevolmente attendere da un utente non professionista.


. . . di cui almeno uno mobile . . .

I prodotti sprovvisti di elementi mobili non sono considerati macchine.


. . . equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento . . .

Gli elementi mobili di una macchina sono azionati da un sistema di azionamento che utilizza una o più fonti di energia come l’energia termica, elettrica, pneumatica, idraulica o meccanica. La macchina può avere un motore alimentato con una propria fonte di energia, come l’energia termica o quella fornita da una batteria.

Essa può essere collegata a una o più fonti di energia, per esempio elettricità o aria compressa.

La macchina può essere azionata dall’energia meccanica fornita da altre attrezzature (ad esempio nel caso di rimorchi agricoli azionati dalla presa di forza di un trattore, o i banchi di prova per veicoli a motore azionati dai veicoli sottoposti a prova), oppure può essere alimentata da fonti energetiche naturali, come l’energia eolica o idraulica.

Di norma il fabbricante di macchine complete fornisce le macchine dotate di un proprio sistema di azionamento. Anche le macchine destinate ad essere equipaggiate con un sistema di azionamento ma che talvolta vengono fornite sprovviste di quest’ultimo possono rientrare nella definizione di cui sopra.

Questa disposizione tiene conto, ad esempio, del fatto che taluni utenti di macchine preferiscono avere un parco motori omogeneo per le proprie macchine, per facilitare la manutenzione.

Per le macchine da fornire senza un sistema di azionamento:

− nell’effettuare la valutazione dei rischi, il fabbricante deve tener conto di tutti i rischi concernenti la macchina in questione, inclusi quelli relativi al sistema di azionamento con cui equipaggiare la macchina;
− il fabbricante deve includere nelle istruzioni tutte le specifiche relative all’installazione del sistema di azionamento, come il tipo, la potenza e i sistemi di collegamento, e fornire precise istruzioni di montaggio del sistema di azionamento;
− la valutazione di conformità della macchina deve includere le specifiche del sistema di azionamento da montare e le istruzioni di montaggio;
− la marcatura CE sulla macchina e la dichiarazione CE di conformità che accompagna la macchina devono includere le specifiche e le istruzioni relative al sistema di azionamento da montare sulla macchina.

Se le condizioni di cui sopra non vengono rispettate, la macchina non dotata di un sistema di azionamento pienamente specificato deve essere considerata una quasi macchina: in tal caso, la combinazione di tali quasi-macchine e del sistema di azionamento costituirà la macchina finale e dovrà quindi essere sottoposta a una valutazione di conformità specifica.
 

. . . diverso dalla forza umana o animale diretta. . . .

Gli elementi mobili delle macchine oggetto della direttiva macchine devono essere azionati da una fonte di energia diversa dalla forza umana o animale diretta (ad esempio, i tosaerba azionati a mano, i trapani a mano o i carrelli, il cui funzionamento si interrompe non appena cessa la forza manuale applicata, non sono oggetto della direttiva macchine).
Le macchine di sollevamento sono l’unica eccezione a questa regola generale.


. . . collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata . . .

Le macchine devono essere utilizzabili per un’applicazione ben determinata.

Fra le applicazioni tipiche delle macchine, ad esempio, si annoverano la lavorazione, il trattamento o l’imballaggio di materiali, oppure lo spostamento di materiali, oggetti o persone.

La direttiva macchine non si applica di per sé a elementi separati di macchine quali, ad esempio, giunti, cuscinetti a sfera, pulegge, giunti di accoppiamento elastici, valvole solenoidi, cilindri idraulici, scatole di trasmissione flangiate e simili, che non hanno un’applicazione specifica e che sono destinati ad essere incorporati nella macchina.

La macchina completa dotata di tali componenti deve soddisfare i requisiti essenziali pertinenti di sicurezza e tutela della salute. Il fabbricante della macchina deve pertanto scegliere i componenti con specifiche e caratteristiche adeguate.




Referente: ing. Gioacchino de Vanna - Auxo Ingegneria
e-mail: g.devanna@auxosrl.it

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