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Assunzione di alcol e droghe: una procedura per la gestione del rischio in azienda

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Da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil la proposta congiunta di una procedura per l’accertamento dell’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti. La norma, la prevenzione e il controllo.
È noto come la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro in materia di assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti, presenti numerose criticità con riferimento sia ai ritardi del legislatore che alle differenze tra Regione e Regione negli indirizzi applicativi.

Già dal 2008 con l’emanazione del D.Lgs. 81 si poneva attenzione al problema, infatti, l’articolo 41 comma 4-bis) riporta: “entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza”. Nonostante la scadenza la necessità di intervenire con urgenza su questa materia è rimasta.

Per questo le parti sociali, o meglio le principali rappresentanze sia dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil) che dei datori di lavoro (Confindustria), si sono coordinate per elaborare una “Proposta congiunta recante la proposta di una procedura per l’accertamento dell’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti”.

Una proposta che parte dalla constatazione che ad oggi l’attuale regolamentazione della sorveglianza sanitaria relativa alla assunzione di alcol e droga da parte di lavoratori adibiti ad alcune mansioni ritenute maggiormente rischiose è “rimessa a tre accordi Stato-regioni e alla difforme interpretazione ed applicazione da parte delle Regioni e degli organismi di vigilanza”. Ed è dunque necessario, “in linea con le scelte di semplificazione perseguite dal Governo, e confermando l’esigenza di una disciplina che garantisca il rispetto di tutti gli obblighi di legge ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, di proporre un'unica procedura, notevolmente semplificata e integralmente sostitutiva di tutte quelle esistenti e di automatica applicazione sul territorio”.

Bisogna sottolineare, tuttavia, che non sono mancati nel corso del tempo dei tentativi normativi ministeriali.

Risale, infatti, al dicembre 2014 la proposta del Ministero della Salute di unificare la legislazione introducendo anche alcuni aspetti nuovi, come il riferimento allo ‘stile di vita’ dei lavoratori e delle lavoratrici. Proposta che alcune parti sociali avevano criticato come lesivi dei diritti dei lavoratori e della funzionalità delle aziende. Ed infatti a quel documento era seguita una “Nota di Cgil, Cisl e Uil” che contestava gli aspetti più controversi del documento del Ministero.

La “Proposta congiunta recante la proposta di una procedura per l’accertamento dell’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti”, è un documento che sottolinea “la correttezza della estensione della sorveglianza sanitaria alle questioni afferenti l’alcool e la droga”. Nella proposta si ritiene inoltre “che le procedure afferenti la sorveglianza sanitaria, attribuita  al medico competente, debbano essere connotate da semplicità e brevità, oltre a dover distinguere (ai fini del giudizio di idoneità legato al rapporto di lavoro) gli aspetti di rilievo per la sicurezza sul lavoro da profili di esclusivo rilievo personale”.

E premesso che i lavoratori adibiti a determinate mansioni “non devono assumere né alcool né sostanze stupefacenti o psicotrope”, le parti sottoscrittrici del documento propongono specifiche “procedure per l’accertamento dell’ assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, riferite alle mansioni indicate”. E le parti ritengono che “spetti al medico competente esclusivamente l’accertamento dell’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti ai fini del giudizio di idoneità lavorativa e che lo stesso debba rinviare il lavoratore alle strutture competenti in caso di positività degli esami finalizzati all’accertamento dell’assunzione di alcol e/o stupefacenti per l’accertamento di situazioni di dipendenza e per i successivi trattamenti”.

Per quanto riguarda l’accertamento dell’assunzione di alcool, la procedura prevede le seguenti fasi:

·         fase di prevenzione: “informazione (anche durante ogni visita medica periodica, incontro programmato dal datore di lavoro, consegna di informativa all’assunzione);
·         fase di audit concordata e programmata sul tema dell’alcool tra medico competente, RSPP e RLS”;
·         fase di controllo con accertamenti consistenti in alcoltest con apparecchi automatici.

 Questi alcuni punti delle procedura:

- il datore di lavoro comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori adibiti alle mansioni che necessitano di accertamento;
- le verifiche sono disposte dal medico competente secondo la programmazione sanitaria ritenuta opportuna, senza preavviso, e comunque almeno una volta l’anno;
- i lavoratori per i quali sia stato emesso un giudizio di inidoneità per più di due volte nell’arco di un mese vengono avviati dal medico competente al servizio sanitario nazionale per visita specialistica alcologica ed eventuale programma di recupero nell’ambito dell’accertamento di situazioni di dipendenza;
- trattandosi di un comportamento palesemente contrario ai doveri di legge, penalmente e contrattualmente sanzionato, in tutte le ipotesi di assenza dal lavoro a seguito del giudizio di inidoneità, al lavoratore verrà comminata una sanzione disciplinare secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

La procedura si sofferma anche sui provvedimenti disciplinari da adottare. In caso di “riscontro di positività ad uno degli accertamenti (tasso differente da 0%), il medico competente emana un giudizio di inidoneità alla mansione a rischio, indicando anche la durata della inidoneità, secondo quanto previsto dai protocolli sanitari. Al termine del periodo di inidoneità, il lavoratore è sottoposto a nuova verifica. In caso di accertamento negativo, è riammesso alle mansioni. In caso positivo, il medico competente avvia il lavoratore al servizio sanitario nazionale per visita specialistica alcologica ed eventuale programma di recupero nell’ambito dell’accertamento di situazioni di dipendenza”. Si sottolinea che il lavoratore “non può rifiutare la sorveglianza sanitaria. In caso di rifiuto ingiustificato, il lavoratore – ferme restando le sanzioni di legge e di contratto - è sospeso cautelativamente dal servizio senza retribuzione fino a che non si sottoponga alla sorveglianza sanitaria”.

Per quanto riguarda l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la procedura al di là della fase di prevenzione e di audit, prevede una fase di controllo con accertamenti consistenti in (a discrezione del medico competente):

- “droga test con apparecchi automatici;
- prelievo della saliva”.

In conclusione è bene ricordare che, nelle considerazioni generali, le parti sottoscrittrici del documento indicano che il datore di lavoro deve svolgere una “preventiva attività di informazione sui divieti di legge, sulle sanzioni conseguenti e sulle conseguenze sulla salute del consumo di alcool e di droga con riferimento a tutti i lavoratori e, per i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio, una adeguata formazione, nell’ambito di quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni relativi alla formazione dei lavoratori”.
 
Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
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