Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i., all’ art. 41 comma 2, definisce la visita medica preventiva come una visita intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Pertanto tale visita può essere richiesta dal datore di lavoro prima che il lavoratore interessato inizi a svolgere la sua mansione/attività a rischio, per accertare se è idoneo a svolgere tale specifica mansione/attività, constatando quindi che non esistano controindicazioni al lavoro a cui è destinato ed ai suoi rischi.
Occorre, pertanto, precisare che:
1) le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL (D.Lgs. 81/08 art. 2-bis);
2) contro il giudizio emesso in sede di visita preventiva (anche in fase preassuntiva) è ammesso il ricorso del lavoratore: entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (D.Lgs. 81/08 art. 41, comma 9).
Cosa accade se un lavoratore è stato dichiarato idoneo alla sua mansione specifica alla visita preventiva e poi, per qualsiasi motivo, viene a cessare il rapporto di lavoro con quell’azienda? Un eventuale rientro nell’azienda per svolgere la stessa mansione (o una mansione analoga in termini di profilo di rischio) obbliga l’azienda ed il lavoratore a svolgere una nuova visita preventiva?
La Commissione per gli Interpelli ha fornito una risposta ufficiale a questo quesito (cfr. Interpello N. 8/2013 del 24/10/2013) ed al suo parere si fa riferimento nell’articolo del bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza), con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali, (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...)
La Commissione, partendo dalla considerazione che la visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, è prevista con una periodicità di norma di in una volta l’anno (salvo i casi in cui specifici riferimenti normativi non prevedano diversamente), ritiene di poter assumere lo stesso intervallo temporale (un anno) come limite di validità di una visita preventiva, ovviamente solo e soltanto nel caso di parità di mansione e quindi di rischi.
Pertanto la Commissione così si pronuncia:
“Nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica […] e comunque per un periodo non superiore a un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente”.
È necessario, tuttavia, specificare che il suddetto parere si applica unicamente al caso in cui il nuovo accesso (dopo una cessazione dal lavoro) alla stessa mansione a rischio per cui si era stati dichiarati idonei avviene nella stessa azienda, mentre non vale ovviamente per assunzioni, anche entro un anno dalla prima visita preventiva, in aziende diverse.
Infine si precisa che con l’espressione “il datore di lavoro non è tenuto” non si intende dire che è vietato effettuare una nuova visita preventiva. Il datore di lavoro, quindi, potrebbe decidere, magari in accordo col medico competente, di sottoporre nuovamente il lavoratore a visita preventiva, nel caso in cui fosse ritenuto necessario.
Occorre, pertanto, precisare che:
1) le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL (D.Lgs. 81/08 art. 2-bis);
2) contro il giudizio emesso in sede di visita preventiva (anche in fase preassuntiva) è ammesso il ricorso del lavoratore: entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (D.Lgs. 81/08 art. 41, comma 9).
Cosa accade se un lavoratore è stato dichiarato idoneo alla sua mansione specifica alla visita preventiva e poi, per qualsiasi motivo, viene a cessare il rapporto di lavoro con quell’azienda? Un eventuale rientro nell’azienda per svolgere la stessa mansione (o una mansione analoga in termini di profilo di rischio) obbliga l’azienda ed il lavoratore a svolgere una nuova visita preventiva?
La Commissione per gli Interpelli ha fornito una risposta ufficiale a questo quesito (cfr. Interpello N. 8/2013 del 24/10/2013) ed al suo parere si fa riferimento nell’articolo del bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza), con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali, (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...)
La Commissione, partendo dalla considerazione che la visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, è prevista con una periodicità di norma di in una volta l’anno (salvo i casi in cui specifici riferimenti normativi non prevedano diversamente), ritiene di poter assumere lo stesso intervallo temporale (un anno) come limite di validità di una visita preventiva, ovviamente solo e soltanto nel caso di parità di mansione e quindi di rischi.
Pertanto la Commissione così si pronuncia:
“Nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica […] e comunque per un periodo non superiore a un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente”.
È necessario, tuttavia, specificare che il suddetto parere si applica unicamente al caso in cui il nuovo accesso (dopo una cessazione dal lavoro) alla stessa mansione a rischio per cui si era stati dichiarati idonei avviene nella stessa azienda, mentre non vale ovviamente per assunzioni, anche entro un anno dalla prima visita preventiva, in aziende diverse.
Infine si precisa che con l’espressione “il datore di lavoro non è tenuto” non si intende dire che è vietato effettuare una nuova visita preventiva. Il datore di lavoro, quindi, potrebbe decidere, magari in accordo col medico competente, di sottoporre nuovamente il lavoratore a visita preventiva, nel caso in cui fosse ritenuto necessario.
Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
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