Il bonus consiste nel contributo del 35% sulle spese effettuate dal datore di lavoro per l’assunzione – attraverso forme contrattuali stabili – di nuovi dipendenti, fino a un tetto massimo di 200.000 euro all’anno per ciascuna azienda.
Il requisito di base è che l’assunzione sia con contratto a tempo indeterminato e l’agevolazione è valida per i contratti sottoscritti dal 26 giugno 2012 (data in cui è entrato in vigore il Decreto Sviluppo). Dal 2013 si fa riferimento al 1° gennaio di ogni anno.
Il requisito di base è che l’assunzione sia con contratto a tempo indeterminato e l’agevolazione è valida per i contratti sottoscritti dal 26 giugno 2012 (data in cui è entrato in vigore il Decreto Sviluppo). Dal 2013 si fa riferimento al 1° gennaio di ogni anno.
Il credito d’imposta viene concesso per assunzioni di personale altamente qualificato, ossia in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
Non sono previsti limiti temporali di applicazione del bonus, ma è previsto un canale prioritario per l'accesso all'incentivo in favore delle imprese colpite dal sisma a maggio 2012.
È necessario inserire il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui viene maturato e in quelle dei periodi in cui viene utilizzato (solo in compensazione).
Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non è subordinato al limite annuale di utilizzo di 250.000 euro e non è rilevante per stabilire la percentuale di deducibilità degli interessi passivi.
Per usufruire del bonus le imprese devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate da un decreto ministeriale, attuativo dell'intero articolo, che verrà emesso entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Le imprese devono inoltre presentare un'apposita documentazione contabile certificata allegata al bilancio.
Le imprese che non hanno un revisore e sono prive di collegio sindacale, devono avvalersi di un professionista che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o dipendenza con l’impresa stessa.
Le relative spese di certificazione sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
La perdita del bonus potrebbe avvenire se si dovesse verificare uno dei seguenti casi:
a) numero dipendenti inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale;
b) posti di lavoro creati non conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese (per la definizione ci si rifarà alle disposizioni comunitarie);
c) impresa beneficiaria delocalizzante in Paese non Ue riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo.
d) violazioni non formali alla normativa fiscale o contributiva in materia di lavoro dipendente – per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a € 5.000 – o alla normativa su salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
- dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia.
- laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (specializzazioni di design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, chimica, biologia, scienze naturali, agraria, biotecnologie, ecc.).
- lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, permettere un miglioramento di quelli esistenti, creare componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale.
- Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Non sono previsti limiti temporali di applicazione del bonus, ma è previsto un canale prioritario per l'accesso all'incentivo in favore delle imprese colpite dal sisma a maggio 2012.
È necessario inserire il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui viene maturato e in quelle dei periodi in cui viene utilizzato (solo in compensazione).
Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non è subordinato al limite annuale di utilizzo di 250.000 euro e non è rilevante per stabilire la percentuale di deducibilità degli interessi passivi.
Per usufruire del bonus le imprese devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate da un decreto ministeriale, attuativo dell'intero articolo, che verrà emesso entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Le imprese devono inoltre presentare un'apposita documentazione contabile certificata allegata al bilancio.
Le imprese che non hanno un revisore e sono prive di collegio sindacale, devono avvalersi di un professionista che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o dipendenza con l’impresa stessa.
Le relative spese di certificazione sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
La perdita del bonus potrebbe avvenire se si dovesse verificare uno dei seguenti casi:
a) numero dipendenti inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale;
b) posti di lavoro creati non conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese (per la definizione ci si rifarà alle disposizioni comunitarie);
c) impresa beneficiaria delocalizzante in Paese non Ue riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo.
d) violazioni non formali alla normativa fiscale o contributiva in materia di lavoro dipendente – per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a € 5.000 – o alla normativa su salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Referente: Dott. Donato Grieco
e-mail: d.grieco@auxosrl.it