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Molestie sul luogo di lavoro: attuazione per l'Accordo quadro delle Parti sociali europee

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Sottoscritta da Confindustria, CGIL, CISL e UIL un'intesa con cui si dà attuazione all'Accordo quadro delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007 sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.
La problematica della violenza e delle molestie da parte di terzi nel mondo del lavoro, secondo alcuni dati europei, riguarda dal 5% al 20% dei lavoratori.

Per mettere un freno a tale fenomeno, nel 2007 le parti sociali europee a livello intersettoriale avevano firmato un Accordo quadro sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro. Tale Accordo mirava a impedire e gestire i problemi di prepotenza, molestie sessuali e violenza fisica sul luogo di lavoro, condannando tutte le forme di molestia e di violenza e confermando il dovere del datore di lavoro di tutelare i lavoratori contro tali rischi.

In Italia, malgrado i dati europei e l’accordo firmato nel 2007, non sembrava esserci una grande consapevolezza del problema, acuito in questi anni dalle conflittualità correlate alla crisi economica. Nelle aziende non sembrava esserci interesse per l’attuazione di idonee strategie per prevenire, ridurre le varie forme di violenze e molestie nel mondo del lavoro; violenze di natura fisica, psicologica, verbale, sessuale o che possono verificarsi anche nel cyberspazio, attraverso la connessione in rete.

Per colmare questo vuoto, il 25 gennaio u.s. le principali parti sociali Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, hanno siglato l’intesa “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” che recepisce l’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro raggiunto nel 2007 dalle rispettive rappresentanze a livello europeo (Businesseurope, Ceep, Ueapme e Etuc).

In attuazione dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro le parti firmatarie ribadiscono che:

- “ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'Accordo, è inaccettabile;
- è, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
- i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati;
- le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza”.

E da questo punto di vista Confindustria e Cgil, Cisl e Uil “s'impegnano a dare un'ampia diffusione all'accordo, a promuovere l'individuazione sul territorio delle procedure di gestione più adeguate, e all'adozione della dichiarazione all’interno delle unità produttive”.

In tale dichiarazione, ai sensi dell’Accordo del 26 aprile 2007, l’azienda indica che “ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia oviolenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere”.

Nella dichiarazione si ricorda che per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e qui di seguito riportato:

- ‘le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro;
- la violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile’.

Nella dichiarazione l’azienda riconosce, inoltre, “il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro. Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016”.

Rimane salva, in ogni caso, “la facoltà per ogni singola impresa di adottare autonome procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti dell’Accordo”.

Le imprese sono tenute, pertanto, ad adottare una politica di tolleranza zero contro tali comportamenti e a fissare procedure per gestire i casi di molestie e violenza, che possono comprendere una fase informale con la partecipazione di una persona terza che goda della fiducia della direzione e dei lavoratori. I ricorsi andranno esaminati e risolti rapidamente. Occorre rispettare i principi di dignità, riservatezza, imparzialità ed equo trattamento. Contro i colpevoli saranno adottate misure adeguate, dall'azione disciplinare fino al licenziamento, mentre alle vittime sarà fornita assistenza  nel processo di reinserimento.

Con l’Accordo, quindi, le parti sociali condannano fermamente le molestie e la violenza in tutte le loro forme che possono presentarsi in tutti i luoghi di lavoro e colpire qualsiasi lavoratore tenendo conto anche che del fatto che alcuni gruppi e settori possono essere più a rischio di violenza. L'Accordo si applica  a tutti i luoghi di lavoro e a tutti i lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, della sua attività e tipologia contrattuale. L'accordo afferma, inoltre, che le molestie e la violenza sono causate da comportamenti inaccettabili da parte di uno o più individui e che possono avere forme differenti: fisiche, psicologiche e/o sessuali, costituire un singolo episodio o avere un carattere più sistematico, avere luogo tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, a partire da casi di minore entità, fino a casi più gravi che richiedono l'intervento delle autorità pubbliche. E si fornisce una metodologia agli imprenditori, ai lavoratori e ai loro rappresentanti per prevenire, identificare e gestire problemi di molestie e violenza sui luoghi di lavoro.

Concludendo, si può affermare che gli elementi centrali dell'Accordo sono:

- il riconoscimento  della responsabilità del datore di lavoro, in consultazione con i lavoratori e/o il sindacato di determinare, rivedere e monitorare le procedure appropriate per prevenire e affrontare il fenomeno;
- il richiedere all'impresa di avere una chiara posizione che sottolinei che le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro non sono tollerate e di specificare le procedure da seguire in caso di problemi, attraverso misure appropriate contro gli autori della violenza, fornendo supporto alle vittime;
- il riconoscimento che procedure aziendali preesistenti possano essere idonee nel trattare molestie e violenza nei luoghi di lavoro.

 
Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
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