L’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 151/2015 in materia di semplificazione, ha abrogato il registro infortuni. L’articolo, che riguarda le semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al comma 4 recita: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni”.
Il decreto, del 14 settembre 2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre; l'abrogazione dell'obbligo è perciò operante dal 23 dicembre 2015.
Il registro infortuni è stato introdotto per la prima volta con l'art. 403 del D.P.R. 547/1955 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”): “Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell’evento. Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all’art. 393, devono essere indicati oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato, la causa e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori del lavoro sul luogo di lavoro.”
Anche il D.lgs. 626/94 aveva confermato l’obbligo di tenuta del registro, obbligando il Datore di Lavoro ad annotare sul registro cronologicamente gli infortuni sul lavoro comportanti un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Infine, il D.Lgs. 81/08, all'art.18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, lettera r), mantiene implicitamente l'obbligo del Registro infortuni, riconoscendone al comma 1-bis la natura transitoria, in quanto già dal 2008 era prevista l’abolizione di questo strumento. L’abrogazione sarebbe avvenuta a seguito dell’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto dall’art. 8 del Testo Unico), un importante strumento nato per fornire “dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.
Uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze della nostra normativa: il decreto interministeriale, dal 2008, non è mai stato emanato.
A quasi otto anni di distanza, il SINP non è ancora stato costituito, anche se operativamente già sono attivi una serie di canali intercomunicativi che esso doveva assicurare.
In questo momento di transizione, l'INAIL ha tamponato il vuoto regolamentare, rendendo telematicamente disponibile un “cruscotto infiortuni” nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015. Il cruscotto infortuni è accessibile solamente da: Ispettori delle ASL, Ispettori dell’INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro c/o le DTL (Direzioni Territoriali del Lavoro).
Per il Datore di Lavoro è istituito l'obbligo di conservazione del registro infortuni per quattro anni a decorrere dall'ultima registrazione o, se non si sono verificati infortuni, dalla data di vidimazione. Nulla cambia invece, rispetto all'obbligo del datore di lavoro di denunciare all’ Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r. n.1124/1965 (“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).
Alla luce di queste considerazioni è necessario notare che viene messo in discussione il diritto da parte del RLS di consultare il registro infortuni. Sembra infatti che il legislatore non abbia considerato che la consultazione del registro degli infortuni rappresenta parte essenziale della “cassetta degli attrezzi” del RLS. Rappresenta cioè uno strumento fondamentale di verifica sull'efficacia della politica aziendale di prevenzione.
E' evidente la necessità di un intervento ministeriale che garantisca tutte le parti interessate, mettendo a disposizione dei vari utenti uno strumento evoluto in grado di monitorare il fenomeno infortunistico ed elaborare "profili aziendali di rischio", usando i dati provenienti dalle notifiche.
Il decreto, del 14 settembre 2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre; l'abrogazione dell'obbligo è perciò operante dal 23 dicembre 2015.
Il registro infortuni è stato introdotto per la prima volta con l'art. 403 del D.P.R. 547/1955 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”): “Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell’evento. Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all’art. 393, devono essere indicati oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato, la causa e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori del lavoro sul luogo di lavoro.”
Anche il D.lgs. 626/94 aveva confermato l’obbligo di tenuta del registro, obbligando il Datore di Lavoro ad annotare sul registro cronologicamente gli infortuni sul lavoro comportanti un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Infine, il D.Lgs. 81/08, all'art.18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, lettera r), mantiene implicitamente l'obbligo del Registro infortuni, riconoscendone al comma 1-bis la natura transitoria, in quanto già dal 2008 era prevista l’abolizione di questo strumento. L’abrogazione sarebbe avvenuta a seguito dell’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto dall’art. 8 del Testo Unico), un importante strumento nato per fornire “dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.
Uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze della nostra normativa: il decreto interministeriale, dal 2008, non è mai stato emanato.
A quasi otto anni di distanza, il SINP non è ancora stato costituito, anche se operativamente già sono attivi una serie di canali intercomunicativi che esso doveva assicurare.
In questo momento di transizione, l'INAIL ha tamponato il vuoto regolamentare, rendendo telematicamente disponibile un “cruscotto infiortuni” nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015. Il cruscotto infortuni è accessibile solamente da: Ispettori delle ASL, Ispettori dell’INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro c/o le DTL (Direzioni Territoriali del Lavoro).
Per il Datore di Lavoro è istituito l'obbligo di conservazione del registro infortuni per quattro anni a decorrere dall'ultima registrazione o, se non si sono verificati infortuni, dalla data di vidimazione. Nulla cambia invece, rispetto all'obbligo del datore di lavoro di denunciare all’ Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r. n.1124/1965 (“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).
Alla luce di queste considerazioni è necessario notare che viene messo in discussione il diritto da parte del RLS di consultare il registro infortuni. Sembra infatti che il legislatore non abbia considerato che la consultazione del registro degli infortuni rappresenta parte essenziale della “cassetta degli attrezzi” del RLS. Rappresenta cioè uno strumento fondamentale di verifica sull'efficacia della politica aziendale di prevenzione.
E' evidente la necessità di un intervento ministeriale che garantisca tutte le parti interessate, mettendo a disposizione dei vari utenti uno strumento evoluto in grado di monitorare il fenomeno infortunistico ed elaborare "profili aziendali di rischio", usando i dati provenienti dalle notifiche.
Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
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