Diverse sono le indicazioni per la manutenzione degli impianti elettrici fornite dal D.Lgs. 81/2008. Il capo di riferimento è il Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche” del Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”.
In particolare il datore di lavoro deve:
- prendere le necessarie misure affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica;
- adottare, a seguito della valutazione del rischio elettrico, le misure tecniche ed organizzative necessarie a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto;
- prendere le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Ponendo l’attenzione sugli obblighi relativi alla manutenzione elettrica, è necessario riportare anche altri riferimenti legislativi, quali:
- l'obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti elettrici, sancito dal DM 37/08, art.8, comma 2;
- l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di effettuare regolare manutenzione, richiamato anche dal DPR 462/01 sulle verifiche degli impianti;
- l'obbligo della manutenzione nei luoghi di lavoro, discendente indirettamente anche dall'art.2087 del Codice Civile.
Si ricorda inoltre che la norma EN 61439-1 (CEI I7-113) per i quadri elettrici di bassa tensione ribadisce: all’art.6.2.2 che il costruttore del quadro deve specificare nei suoi documenti o cataloghi le eventuali condizioni per l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione del quadro e degli apparecchi in esso contenuti. Se necessario, i documenti sopra menzionati devono indicare l'estensione e la frequenza della manutenzione raccomandata. L'utente è tenuto ad eseguire la manutenzione specifica nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore: ad esempio dei trasformatori MT/BT, del gruppo elettrogeno, dei gruppi di continuità e in genere di apparecchiature di una certa importanza. La corretta manutenzione, così come indicata dal costruttore, è una delle condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. In caso di danni, a persone o cose, riconducibili ad una manutenzione inadeguata o carente, in nessun caso potrà essere chiamato in causa il produttore.
Attenzione particolare richiedono i luoghi di lavoro con pericolo di esplosione, per i quali la normativa vigente richiede il registro dei controlli manutentivi.
Per questi luoghi sono previsti “tre gradi di controllo:
- controllo a vista: esame che identifica ad occhio nudo il difetto, ed esempio involucro danneggiato o bullone mancante;
- controllo ravvicinato: esame che permette di identificare il difetto, ad esempio bullone allenato, solo per mezzo di attrezzi o dopo l'accesso alle apparecchiature ed esempio per mezzo di una scala;
- controllo dettagliato: esame che permette di identificare il difetto solo dopo l'apertura di custodie, ad esempio morsetto allentato all'interno di un quadro.
Secondo la norma (CEI 31-34), la periodicità dei controlli non deve superare tre anni, salvo casi particolari, su parere di un esperto.
Tali controlli devono essere effettuati da personale con una preparazione adeguata in merito alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione, sui modi di protezione Ex, sulle norme di installazione nei luoghi con pericolo di esplosione e che avere frequentato corsi di aggiornamento sugli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Infine, così come previsto dalla norma CEI 64-8 gli impianti elettrici devono essere ispezionati prima della loro messa in servizio quando sono:
- nuovi;
- dopo modifiche e/o ampliamenti.
E devono essere ispezionati periodicamente. Lo scopo delle verifiche periodiche è di rilevare difetti che possono manifestarsi durante l'esercizio e che possono ostacolare l'attività o dare origine a rischi.
In particolare il datore di lavoro deve:
- prendere le necessarie misure affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica;
- adottare, a seguito della valutazione del rischio elettrico, le misure tecniche ed organizzative necessarie a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto;
- prendere le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Ponendo l’attenzione sugli obblighi relativi alla manutenzione elettrica, è necessario riportare anche altri riferimenti legislativi, quali:
- l'obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti elettrici, sancito dal DM 37/08, art.8, comma 2;
- l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di effettuare regolare manutenzione, richiamato anche dal DPR 462/01 sulle verifiche degli impianti;
- l'obbligo della manutenzione nei luoghi di lavoro, discendente indirettamente anche dall'art.2087 del Codice Civile.
Si ricorda inoltre che la norma EN 61439-1 (CEI I7-113) per i quadri elettrici di bassa tensione ribadisce: all’art.6.2.2 che il costruttore del quadro deve specificare nei suoi documenti o cataloghi le eventuali condizioni per l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione del quadro e degli apparecchi in esso contenuti. Se necessario, i documenti sopra menzionati devono indicare l'estensione e la frequenza della manutenzione raccomandata. L'utente è tenuto ad eseguire la manutenzione specifica nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore: ad esempio dei trasformatori MT/BT, del gruppo elettrogeno, dei gruppi di continuità e in genere di apparecchiature di una certa importanza. La corretta manutenzione, così come indicata dal costruttore, è una delle condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. In caso di danni, a persone o cose, riconducibili ad una manutenzione inadeguata o carente, in nessun caso potrà essere chiamato in causa il produttore.
Attenzione particolare richiedono i luoghi di lavoro con pericolo di esplosione, per i quali la normativa vigente richiede il registro dei controlli manutentivi.
Per questi luoghi sono previsti “tre gradi di controllo:
- controllo a vista: esame che identifica ad occhio nudo il difetto, ed esempio involucro danneggiato o bullone mancante;
- controllo ravvicinato: esame che permette di identificare il difetto, ad esempio bullone allenato, solo per mezzo di attrezzi o dopo l'accesso alle apparecchiature ed esempio per mezzo di una scala;
- controllo dettagliato: esame che permette di identificare il difetto solo dopo l'apertura di custodie, ad esempio morsetto allentato all'interno di un quadro.
Secondo la norma (CEI 31-34), la periodicità dei controlli non deve superare tre anni, salvo casi particolari, su parere di un esperto.
Tali controlli devono essere effettuati da personale con una preparazione adeguata in merito alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione, sui modi di protezione Ex, sulle norme di installazione nei luoghi con pericolo di esplosione e che avere frequentato corsi di aggiornamento sugli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Infine, così come previsto dalla norma CEI 64-8 gli impianti elettrici devono essere ispezionati prima della loro messa in servizio quando sono:
- nuovi;
- dopo modifiche e/o ampliamenti.
E devono essere ispezionati periodicamente. Lo scopo delle verifiche periodiche è di rilevare difetti che possono manifestarsi durante l'esercizio e che possono ostacolare l'attività o dare origine a rischi.
Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
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