La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
Dopo quasi tre anni di attesa, sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.
Le principali novità riguardano:
1) classificazione delle attività in base al rischio: BASSO, MEDIO, ALTO. Le aziende sono state puntualmente associate ad una delle tre categorie in base al codice istat relativo all’attività prevalente.
2) Individuazione soggetti formatori e sistema di accreditamento: strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL, etc.) e della formazione professionale a cui si possono aggiungere altri soggetti operanti nel settore della formazione professionale che devono dimostrare di aver maturato un’esperienza almeno biennale nel settore o nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Università, INAIL, corpo nazionale dei VVF, enti bilaterali, ecc.).
Gli enti bilaterali, così come le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono avvalersi di strutture formative di loro diretta emanazione.
I docenti devono dimostrare di possedere un’esperienza almeno triennale di docenza, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3) Organizzazione dei corsi: sono state fornite indicazioni specifiche quali individuazione di un responsabile del progetto formativo che può anche essere il docente, numero massimo dei partecipanti pari a 35, tenuta del registro delle docenze, limite di assenze ammissibili fissato al 10% della durata del corso.
4) Metodologia di insegnamento: si privilegiano le metodologie interattive che pongono il discente al centro dell’attenzione, assicurando equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni ed interazione con gli allievi.
A tale scopo sono sostenute le metodologie di apprendimento basate sul problem solving applicate a simulazioni di problemi specifici. Sono stati definiti gli argomenti erogabili mediante e-learning.
5) Articolazione dei percorsi formativi: i percorsi formativi sono stati definiti per ciascuna figura professionale (Datore di Lavoro, Dirigente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposto, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), individuando la durata, in funzione della classe di rischio a cui appartiene l’azienda, ed i moduli formativi obbligatori con i relativi contenuti.
6) Valutazione e certificazione: al termine del percorso formativo i discenti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore previste dal percorso formativo dovranno sostenere una verifica (scritta o orale; le due forme sono tra loro alternative) finalizzata ad accertare le conoscenze della normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. Il mancato superamento della prova finale non consente il rilascio dell’attestato finale.
7) Aggiornamento: l’aggiornamento ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo stato regioni) e durata modulata rispetto ai livelli di rischio definiti (basso, medio, alto).
Dal 19/05/2012 AUXO eroga corsi di formazione in materia di salute e sicurezza grazie all’accreditamento dell’EBAFOS.
Referente: Ing. Gioacchino Vendola - Auxo Consulenza
e-mail: g.vendola@auxosrl.it