Certamente! Auxo può seguire tutte le fasi successive alla progettazione, quali la realizzazione del prototipo, le modifiche alla progettazione che eventualmente dovessero rendersi necessarie, nonchè l'ingegnerizzazione dello stesso, sia mediante l'ausilio di propri partner (officine meccaniche specializzate, specialisti software/plc, forniture industriali, ecc.) sia a supporto di partner proposti dal committente. |
La fase iniziale è quella della ideazione, in cui si verificano le condizioni di fattibilità di una certa varietà di soluzioni cercando, fra queste, la migliore in termini di soluzioni tecnologiche, costi, prestazioni attese rispetto agli obiettivi fissati, ecc. Segue poi una progettazione di massima 3D, rispetto alla quale si cominciano a verificare, ed eventualmente a ricalibrare, le "scelte" adottate in fase di ideazione. Si ha pertanto un ulteriore riscontro tra il progetto in corso e il risultato atteso. Verifiche strutturali: Note le condizioni di carico e vincolo dei componenti costituenti la macchina, è possibile procedere al corretto dimensionamento degli stessi mediante analisi agli elementi finiti (FEA). L'ultima fase di progettazione consiste nella progettazione di dettaglio, che ha come risultato la realizzazione di tutti gli elaborati, sia di parte che di assieme, necessari alle lavorazioni in officina e al successivo assemblaggio dei componenti. In questa fase viene anche prodotta la distinta dei materiali commerciali necessari al completamento della macchina. |
Il lavoro può essere svolto secondo differenti modalità, preventivamente concordate con il cliente che si rivolge ad Auxo: è possibile, ad esempio, condividere con il cliente ogni singola fase del progetto, analizzando tutte le evoluzioni "in corso d'opera"; è possibile, d'altronde, commissionare un progetto "chiavi in mano", in cui Auxo assume tutte le decisioni in autonomia e comunque compatibili con i vincoli e gli obiettivi acquisiti nelle fasi preliminari dal committente. |
Sì, è possibile convertire i files nativi in formati neutri di interscambio (es.: IGS o STEP per i files 3D; DXF per i files 2D). |
I progetti AUXO sono di tipo parametrico 3D, ma vi è altresì la possibilità di elaborare progetti 2D, su specifica richiesta, mediante utilizzo di SOLID EDGE DRAFTING o Autocad. |
Le versioni in nostro possesso sono costituite dalle release più recenti. |
I progettisti Auxo utilizzano software di progettazione tridimensionale di tipo parametrico CAD/CAE. |
Mentre i fabbricanti sono responsabili della conformità dei prodotti e dell'apposizione del marchio CE, gli importatori e i distributori a loro volta rivestono un ruolo di primo piano nell'assicurarsi che solo i prodotti conformi alla legislazione e recanti il marchio CE siano immessi sul mercato. Sono tutte procedure che garantiscono la salute, la sicurezza e il rispetto dei requisiti di tutela ambientale dell’UE, ed al contempo favoriscono e sostengono un regime di concorrenza equa poiché si basano su regole comuni per tutti gli attori in esse coinvolti. Quando le merci sono prodotte in paesi terzi e il fabbricante non ha una sede legale nell’area SEE, gli importatori devono assicurarsi che i prodotti che immettono nel mercato siano conformi alla normativa vigente e che non rappresentino un pericolo per i consumatori europei. L’importatore è tenuto a verificare che il fabbricante avente sede al di fuori dell’UE abbia rispettato le procedure necessarie e che la documentazione a esse relativa sia disponibile qualora se ne faccia richiesta. Pertanto, gli importatori sono tenuti a essere a conoscenza delle normative di riferimento e sono obbligati a collaborare con le autorità nazionali qualora sorga un problema. Gli importatori dovrebbero avere un’assicurazione scritta da parte dei produttori nella quale si affermi che, in caso di necessità, essi avranno accesso a tutta la documentazione concernente i prodotti – come la Dichiarazione di Conformità CE e la documentazione tecnica – e saranno pertanto in grado di mettere tali documenti a disposizione delle autorità nazionali qualora esse ne facciano richiesta. Gli importatori dovrebbero anche assicurarsi di aver modo di mettersi in contatto con i fabbricanti in qualunque momento. All’interno della catena di distribuzione, i distributori rivestono un ruolo fondamentale nell’assicurare che siano immessi sul mercato solamente i prodotti conformi alle normative vigenti e nel mettere in atto tutte le procedure necessarie per far sì che nel corso del loro trasporto essi non perdano i requisiti che ne garantiscono la conformità. Il distributore deve essere anche a conoscenza dei requisiti legali necessari – incluse le varie tipologie di prodotti sui quali è necessario apporre il marchio e la documentazione richiesta – e dovrebbe essere in grado di riconoscere un prodotto non conforme ai suddetti requisiti. I distributori devono altresì essere in grado di dimostrare alle autorità nazionali di aver agito in modo da garantire la conformità dei prodotti e di aver ricevuto le medesime garanzie anche da parte del fabbricante o dell’importatore. Inoltre, il distributore deve sempre essere in grado di assistere le autorità nazionali nei loro sforzi per ricevere la documentazione richiesta. Se l’importatore o il distributore immettono sul mercato un prodotto avvalendosi del proprio nome, essi si assumono automaticamente anche le responsabilità del fabbricante. In questo caso essi dovranno essere in possesso di tutte le informazioni circa la progettazione e la realizzazione del prodotto in quanto si assumeranno tutte le responsabilità legali derivanti dall’apposizione del marchio CE. |
Le procedure, i provvedimenti e le sanzioni previsti per la contraffazione del marchio CE variano a seconda delle procedure penali ed amministrative in vigore nei singoli Stati Membri. A seconda della gravità del crimine, gli operatori economici possono essere soggetti a multe e, in alcuni casi, alla reclusione. Tuttavia, se il prodotto non è considerato come potenzialmente rischioso per la sicurezza pubblica, al fabbricante viene offerta una seconda opportunità di provare che il prodotto è conforme alla legislazione applicabile, prima di essere obbligato a ritirarlo dal mercato |
Al fine di garantire l'imparzialità delle operazioni di sorveglianza del mercato, la supervisione della marcatura CE è responsabilità delle autorità pubbliche operanti negli Stati Membri in cooperazione con la Commissione Europea. |
Sì, la marcatura CE è obbligatoria. Tuttavia, solamente i prodotti inclusi nel campo di applicazione di una o più direttive appartenenti al Nuovo Approccio devono recare il marchio CE per poter essere immessi sul mercato. Tra i prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle Direttive del Nuovo Approccio troviamo i giocattoli, i prodotti elettrici, le macchine, i dispositivi di protezione individuale e gli ascensori. I prodotti che non sono oggetto di specifica legislazione inerente la marcatura CE non sono tenuti ad apporre il marchio. |
La marcatura CE è l'unica ad indicare la conformità a tutti i requisiti essenziali indicati dalle Direttive che definiscono le modalità di apposizione del marchio. Un prodotto può recare marcature addizionali a patto che queste non abbiano lo stesso significato della marcatura CE, che non diano adito a confusione e che non compromettano la leggibilità e la visibilità della marcatura CE. In breve, altre marcature possono essere usate solo se contribuiscono al miglioramento della protezione del consumatore e se non sono soggette alle norme armonizzate dell'Unione Europea. |
La Dichiarazione di Conformità CE (DdC) è un documento in cui il fabbricante, o il suo mandatario nello Spazio economico europeo (SEE), indica che il prodotto risponde a tutti i requisiti necessari definiti nelle direttive applicabili al prodotto specifico. Il DdC deve anche contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante assieme alle informazioni sul prodotto, come la marca ed il numero seriale. Il DdC deve essere firmato da un responsabile impiegato presso il fabbricante o da un suo rappresentante autorizzato, del quale dovrebbe essere specificata anche la mansione. Sia che sia stato coinvolto un Organismo Notificato o meno, il fabbricante è tenuto a redigere e firmare la Dichiarazione di Conformità CE. |
La marcatura dovrebbe essere apposta o sul prodotto o sulla targhetta identificativa del prodotto. Qualora ciò non fosse possibile a causa della natura del prodotto, la marcatura CE deve essere apposta sulla confezione e/o sui documenti che lo accompagnano. |
Sì, la marcatura CE è sempre apposta dal fabbricante stesso o da un suo rappresentante autorizzato dopo che sono state eseguite le procedure di valutazione della conformità necessarie. Ciò significa che, prima di apporre il marchio CE e di immettere un prodotto sul mercato, il prodotto deve essere sottoposto a procedura di valutazione della conformità così come indicata in una o più direttive di pertinenza per quella tipologia di prodotto. Le direttive stabiliscono se il fabbricante stesso possa sottoporre un prodotto a valutazione di conformità o se sia necessario l'intervento di una terza parte (l'organismo notificato). |
No. La marcatura CE indica solamente che il prodotto, sin dal momento della sua fabbricazione, è conforme a determinati requisiti essenziali. La marcatura CE non è una denominazione di origine, poiché non indica che il prodotto è stato fabbricato nell'Unione Europea. Di conseguenza, un prodotto recante il marchio CE può essere stato fabbricato in qualunque posto del mondo. |
Tramite l'apposizione del marchio CE su un prodotto, il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto in questione è conforme ai requisiti essenziali indicati dalle direttive di pertinenza e che sono state compiute le procedure per la valutazione della conformità. Si dà pertanto per scontato che i prodotti recanti la marcatura CE sono conformi alle direttive di pertinenza e di conseguenza possono circolare liberamente nel Mercato Europeo. |
Le norme tecniche sono delle specifiche tecniche di costruzione, divise per argomento, tipologia di macchine e altro, che servono per raggiungere un certo livello di sicurezza, considerato lo stato dell'arte ufficiale. Il vantaggio della loro applicazione risiede nel principio della presunzione di conformità ai requisiti delle direttive europee: se si segue correttamente le norme tecniche ci si avvale di questo principio per poter dire (anche di fronte a contestazione) che il prodotto rispetta pienamente i requisiti imposti come obiettivi dalle Direttive Europee. Contrariamente (ossia se non si seguono le norme) si deve dimostrare documentalmente di aver comunque percorso strade tecniche alternative in grado di garantire comunque lo standard di sicurezza e aver assolto agli obiettivi e ai requisiti richiesti dalle direttive. |
Essa prevede che il datore di lavoro adegui in termini di sicurezza le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo. Le modifiche apportate alle macchine ai sensi della L. 62/2005 non implicano una nuova immissione sul mercato delle stesse. |
Su questa problematica si attende ancora una sentenza definitiva da parte della magistratura, in attesa della stessa però vale quanto segue: In particolare sarà difficilmente scusata la mancanza di schemi elettrici, idraulici e pneumatici (nel caso non siano aggiornati devono essere rilevati); la mancanza di documenti di sicurezza come l'analisi dei rischi, i manuali di uso e manutenzione, le prove di rumore, le prove elettriche relative alla sicurezza, e più in generale tutti quei documenti che possono essere ricavati a posteriori. |
Prima di tutto devo poter dimostrare la rispondenza della macchina alla cosiddetta legislazione "previgente" il 21/09/96 (al tempo erano il DPR 547/55 e il D.Lgs 626/94, ora sostituiti dal TU D.Lgs 81/08) e in seguito presentare una minima documentazione tecnica. Sono necessari: 1) la perizia di un professionista specializzato che dimostri la rispondenza della macchina alle norme di riferimento (TU, allegati 5 e 6 e norme tecniche applicabili); |
Una macchina (o un impianto) messa in servizio prima del 21/09/96, se non ha mai subito modifiche sostanziali, non rientra nel campo di applicazione del marchio CE e non deve obbligatoriamente essere certificata. Il D.Lgs 81/08 "Testo Unico della Sicurezza (TU)" obbliga comunque i Datori di Lavoro ad una attenta analisi dei rischi, che verifichi lo stato di sicurezza delle macchine e delle metodologie di lavoro che queste comportano; all'interno del TU fanno da riferimento il Titolo III e gli Allegati 5 e 6, nei quali per altro si rimanda alle norme tecniche (UNI - EN). Concettualmente si tratta di un iter di controllo delle macchine abbastanza semplice e lineare: il problema nasce in merito all'aggiornamento tecnico che macchine vecchie possono richiedere per vedere rispettate le norme applicabili e va tenuto conto che la legge richiama comunque le aziende all'obbligo di stare al passo con la tecnologia per migliorare progressivamente la sicurezza. L' iter di controllo e massa a norma delle macchine vecchie deve essere questo: |
L'obiettivo degli interventi è far si che: - la persona esposta abbia il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro; - la rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) debbano poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto; - l'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro sia prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta; ‐ se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi siano dotati di protezioni o di sistemi protettivi che: a) devono essere di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro. |
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