Con l’entrata in vigore dell’Accordo (12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta) l’uso di molte macchine da cantiere sarà riservato ai lavoratori che avranno conseguito un’abilitazione a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione e di addestramento della durata variabile da 16 a 24 ore con verifica finale dell’apprendimento.
In particolare le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori sono:
· piattaforme di lavoro mobili elevabili
· gru a torre
· gru mobile
· gru per autocarro
· carrelli elevatori semimoventi con conducente a bordo
· trattori agricoli e forestali
· macchine movimento terra
· pompa per calcestruzzo
Prima dell’accordo Stato-Regioni il Datore di Lavoro poteva:
- assumere su di sé tutte le decisioni riguardanti il corso-tirocinio;
- decidere la fine del tirocinio e incaricare il lavoratore ad utilizzare l’attrezzatura.
Invece dal 12 marzo 2013 per i lavoratori che dovranno manovrare le attrezzature sopra indicate l’abilitazione non potrà più essere rilasciata dal Datore di Lavoro, ma da determinati enti formatori elencati nell’Accordo o accreditati presso le Regioni.
In particolare, nell’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 sono definiti, oltre alle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione:
- i soggetti formatori che alla fine del corso rilasceranno l’abilitazione;- i contenuti dei corsi nelle loro generalità;
- il numero minimo di ore di corso;
- i requisiti dei docenti;
- gli indirizzi e requisiti minimi dei corsi;
- l’articolazione del percorso formativo e la metodologia didattica;
- la verifica dell’apprendimento e l’attestazione.
Per i lavoratori già formati e addestrati la norma prevede la possibilità del riconoscimento della formazione pregressa, che può essere ritenuta valida se:
- la formazione pregressa è stata effettuata secondo i nuovi requisiti dei percorsi formativi, quali durata del corso, contenuti didattici (teorici e pratici) dei moduli, verifica finale dell’apprendimento;
- la formazione è documentata all’interno di un registro della formazione;
- a termine del corso formativo sia stato rilasciato un attestato da parte del Datore di Lavoro.
Nel caso in cui la formazione pregressa non sia in linea con la formazione prescritta all’interno dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, il Datore di Lavoro deve provvedere a formare gli addetti alle attrezzature di lavoro sopracitate secondo la normativa vigente entro la data del 11 marzo 2013.
Sono scaduti, invece, in data 11 gennaio 2013 gli adempimenti sulla formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro RSPP in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Il Datore di Lavoro nel caso in cui non avesse provveduto a formarsi e a formare lavoratori, preposti e dirigenti secondo tale Accordo, deve adempiervi nel più breve tempo possibile.