L’obbligo di valutazione dei rischi dovuti a campi elettromagnetici riguarda:
- tutte le imprese in cui sono presenti attrezzature che generano campi elettromagnetici;
- tutte le attività che espongono i lavoratori a potenziali rischi, come la manutenzione e la riparazione di attrezzature che generano campi elettromagnetici.
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro fornisce precise indicazioni circa la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.
Fa riferimento specifico a campi di intensità tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, le sorgenti rientranti nel campo di applicazione possono essere a bassa frequenza (fino a 100 khz) o ad alta frequenza (da 100 khz a 300 ghz).
Tra le sorgenti a bassa frequenza segnaliamo nello specifico:
- le cabine elettriche di trasformazione MT/BT;
- le linee elettriche ad alta e media tensione;
- i quadri elettrici di potenza con portata >100A o con inverter;
- i motori, i macchinari e gli utensili elettrici di potenza >5kw;
- i forni a resistenza elettrica e i forni ad induzione;
- le fresatrici, le puntatrici, le smerigliatrici, i torni e le saldatrici.
Tra le sorgenti ad alta frequenza segnaliamo in particolare:
- i sistemi di trasmissione wireless;
- gli apparati di comunicazione senza fili (walkie talkie);
- i macchinari per diagnostica RMN;
- i gruppi di continuità (UPS);
- i ripetitori, gli amplificatori, le antenne per telefonia cellulare e tele-comunicazioni;
- le apparecchiature elettroniche informatiche industriali (PLC, sistemi di controllo numerico, ecc.);
- i radar;
- gli spettroscopi a microonde.
Il datore di lavoro risulta obbligato a valutare, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici a cui vengono esposti i lavoratori, in base a quanto disposto dal CENELEC (Comitato Europeo di normalizzazione elettrotecnica).
A seguito della valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici, il datore di lavoro deve procedere a elaborare e applicare un programma d’azione, che abbia lo scopo di prevenire le esposizioni e proteggere i lavoratori.
Gli ambienti di lavoro che presentano campi elettromagnetici di intensità superiore a quelli indicati nell’Allegato XXXVI, lettera B, tabella 2 è obbligatorio apporre la segnaletica relativa.
La sorveglianza sanitaria è stabilita con cadenza annuale, tranne i casi in cui venga rilevata un’esposizione a livelli superiori a quelli indicati. In tal caso avviene subito la visita e se vengono rilevati danni alla salute, il datore di lavoro è tenuto a effettuare nuovamente la valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a garantire che i lavoratori esposti a rischi legati ai campi elettromagnetici ricevano informazioni adeguate circa il risultato della valutazione dei rischi, in particolare riguardo a:
- misure adottate;
- entità dei valori limiti e rischi associati al loro superamento;
- modalità con cui vengono segnalati gli effetti negativi;
- circostanze in cui diventa necessaria la sorveglianza sanitaria;
- le procedure indispensabili per ridurre al minimo i rischi legati all’esposizione.
Le aziende che dal 30 ottobre 2013 non si fossero messe in regola, valutando e misurando tutte le fonti di rischio sui luoghi di lavoro, risulteranno inadempienti e rischiano di incorrere a seguito di eventuali controlli da parte dell’organo di vigilanza nelle sanzioni previste dal Testo Unico.
Referente: Ing. Grazia Di Ciaula - Auxo Cosulenza
e-mail: g.diciaula@auxosrl.it