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        Dal 20 giugno al 31 ottobre 2014, fino a esaurimento delle risorse, le PMI aderenti a Fondimpresa di dimensioni minori potranno presentare richiesta di piani formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori per l'Avviso 3/2014....

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DVR da campi elettromagnetici

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È stato rinviato al  31 ottobre 2013 l’obbligo da parte di tutte le aziende di dare pieno adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sull’applicazione dei valori limite di esposizione da “Campi elettromagnetici”.

Il Parlamento europeo ha emanato la Direttiva 2012/11/UE del 19 aprile 2012 con la quale è stata rinviata al 31/10/2013 l'entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai "Campi elettromagnetici". L'art.1 della suddetta Direttiva 2012/11/UE, infatti, ha  modificato l'art.13 della Direttiva 2004/40/CE sostituendo la data "30 aprile 2012" con quella del "31 ottobre 2013".

L’obbligo di valutazione dei rischi dovuti a campi elettromagnetici riguarda:
  • tutte le imprese in cui sono presenti attrezzature che generano campi elettromagnetici;
  • tutte le attività che espongono i lavoratori a potenziali rischi, come la manutenzione e la riparazione di attrezzature che generano campi elettromagnetici.

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro fornisce precise indicazioni circa la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.


Fa riferimento specifico a campi di intensità tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, le sorgenti rientranti nel campo di applicazione possono essere a bassa frequenza (fino a 100 khz) o ad alta frequenza (da 100 khz a 300 ghz).

 
Tra le sorgenti a bassa frequenza segnaliamo nello specifico:
  • le cabine elettriche di trasformazione MT/BT;
  • le linee elettriche ad alta e media tensione;
  • i quadri elettrici di potenza con portata >100A o con inverter;
  • i motori, i macchinari e gli utensili elettrici di potenza >5kw;
  • i forni a resistenza elettrica e i forni ad induzione;
  • le fresatrici, le puntatrici, le smerigliatrici, i torni e le saldatrici.
 
Tra le sorgenti ad alta frequenza segnaliamo in particolare:

  • i sistemi di trasmissione wireless;
  • gli apparati di comunicazione senza fili (walkie talkie);
  • i macchinari per diagnostica RMN;
  • i gruppi di continuità (UPS);
  • i ripetitori, gli amplificatori, le antenne per telefonia cellulare e tele-comunicazioni;
  • le apparecchiature elettroniche informatiche industriali (PLC, sistemi di controllo numerico, ecc.);
  • i radar;
  • gli spettroscopi a microonde.

Il datore di lavoro risulta obbligato a valutare, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici a cui vengono esposti i lavoratori, in base a quanto disposto dal CENELEC (Comitato Europeo di normalizzazione elettrotecnica).

 
A seguito della valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici, il datore di lavoro deve procedere a elaborare e applicare un programma d’azione, che abbia lo scopo di prevenire le esposizioni e proteggere i lavoratori.
 

Gli ambienti di lavoro che presentano campi elettromagnetici di intensità superiore a quelli indicati nell’Allegato XXXVI, lettera B, tabella 2 è obbligatorio apporre la segnaletica relativa.
 

La sorveglianza sanitaria è stabilita con cadenza annuale, tranne i casi in cui venga rilevata un’esposizione a livelli superiori a quelli indicati. In tal caso avviene subito la visita e se vengono rilevati danni alla salute, il datore di lavoro è tenuto a effettuare nuovamente la valutazione dei rischi.


Il datore di lavoro è inoltre tenuto a garantire che i lavoratori esposti a rischi legati ai campi elettromagnetici ricevano informazioni adeguate circa il risultato della valutazione dei rischi, in particolare riguardo a:

  • misure adottate;
  • entità dei valori limiti e rischi associati al loro superamento;
  • modalità con cui vengono segnalati gli effetti negativi;
  • circostanze in cui diventa necessaria la sorveglianza sanitaria;
  • le procedure indispensabili per ridurre al minimo i rischi legati all’esposizione.

 
Le aziende che dal 30 ottobre 2013 non si fossero messe in regola, valutando e misurando tutte le fonti di rischio sui luoghi di lavoro, risulteranno inadempienti e rischiano di incorrere a seguito di eventuali controlli da parte dell’organo di vigilanza nelle sanzioni previste dal Testo Unico.





Referente: Ing. Grazia Di Ciaula - Auxo Cosulenza
e-mail: g.diciaula@auxosrl.it

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