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Radiazioni ottiche artificiali: come riconoscerle e cosa fare per valutarne il rischio.

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L’argomento relativo alle  radiazioni elettromagnetiche e ai rischi ad esse correlati per i lavoratori esposti, risulta sempre molto complesso, in quanto si tratta di un tema tecnico. In questo articolo verranno presentati alcuni concetti di base per poter comprendere il fenomeno ed elaborare le corrette misure preventive.
Non è mai facile parlare delle radiazioni elettromagnetiche e dei rischi correlati per i lavoratori esposti. È un tema tecnico, che presuppone alcune conoscenze di base per poter comprendere, ad esempio, le differenze tra le tipologie di radiazioni e i possibili effetti sulla salute dei lavoratori.

I questo articolo ci concentreremo sui concetti base relativi a quelle particolari radiazioni elettromagnetiche denominate “radiazioni ottiche artificiali” (ROA).

Per prima cosa è bene specificare che per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm (nanometri, ndr) e 1 mm e che lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.

Le radiazioni ultraviolette sono radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm; le radiazioni visibili sono radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm; le radiazioni infrarosse sono radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm.

Inoltre le sorgenti di radiazioni ottiche sono classificate in coerenti e non coerenti.  Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da laser, mentre le seconde emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non laser e dal Sole. A tal proposito si precisa che tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole (radiazioni ottiche naturali) sono di origine artificiale, cioè sono generate da apparati.

I principali effetti dannosi delle radiazioni sull’uomo riguardano prevalentemente l’apparato visivo e la cute e dipendono dalla lunghezza d'onda della radiazione incidente, mentre dall'intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino sia la loro gravità.

Oltre ai rischi per la salute dovuti all'esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali, si possono verificare anche rischi indiretti da prendere in esame quali:

- sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento temporaneo;
- rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione;
- ulteriori rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA quali stress termico, contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica, di esplosioni od incendi come nel caso di impiego di laser di elevata potenza etc.

Ci soffermiamo ora sugli aspetti normativi e sulla valutazione dei rischi.

Tutti gli aspetti normativi sono indicati al Titolo VIII (Agenti Fisici), Capo V (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali) del Decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

Ma quali sono i rischi per la salute e la sicurezza che si vogliono prevenire?

In generale i rischi che il legislatore intende prevenire sono quelli per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione o dal loro impiego durante il lavoro, con particolare riguardo agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute, inoltre non bisogna dimenticare il rischio di incendio e di esplosione, stress termico, contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica ecc. Dato poi che l'art. 28 del Testo Unico impone la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori si comprende dunque come il Datore di lavoro debba intervenire in azienda per verificare la necessità o meno di svolgere studi approfonditi.

Vediamo dunque cosa deve fare l’azienda. 

Innanzitutto è necessario fare il censimento di tutte le sorgenti di emissione presenti nell’ambiente di lavoro, inoltre è necessario verificare la disponibilità in azienda di:

- dati forniti dai fabbricanti;
- documenti tecnici/dati di letteratura che trattano analoghe sorgenti;
- norme tecniche specifiche riguardanti la classificazione delle sorgenti.

Si deve passare poi all’identificazione delle modalità espositive:

- le modalità di impiego (es. ciclo chiuso);
- i locali in cui sono adoperate;
- i tempi di esposizione dei lavoratori.

È possibile, tuttavia, in alcuni casi ritenere giustificato il non procedere ad una valutazione dettagliata, in quanto talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni di impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza.

Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009 così come le lampade anche a led classificate nel gruppo Esente dalla norma CEI EN 62471:2009. Esempi di sorgenti di gruppo esente sono l'illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa; tutte la sorgenti laser classificate nelle classi 1 e 2 secondo Io standard IEC 60825.

Per tali sorgenti di ROA classificate come “giustificabili" “non è necessario effettuare la valutazione del rischio, ma è obbligatoria la redazione del documento che attesti il censimento e la classificazione delle stesse.

Al contrario è necessario un approfondimento della valutazione del rischio nel caso in cui la sorgente della radiazione sia costituita da:

- laser di categoria 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione;
- saldatura elettrica ad arco;
- utilizzo di plasma per il taglio e la saldatura;
- lampade germicide;
- sistemi LED per fototerapia;
- lampade abbronzanti;
- lampade ad alogenuri metallici;
- corpi incandescenti (metalli o vetro liquido);
- apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, sarà necessario attivarla per quei lavoratori che sulla base della valutazione del rischio, debbano indossare DPI degli occhi o della pelle in quanto potrebbero risultare esposti a livelli superiori ai valori limite.

Concludiamo ricapitolando i passi da seguire:

- censire le proprie attrezzature identificando quelle che possono emettere ROA;
- se presenti, recuperare la documentazione del costruttore;
- nel caso siano sorgenti ROA giustificabili non è necessario eseguire una valutazione di dettaglio ma andrà comunque integrato il documento di valutazione dei rischi;
- nel caso siano sorgenti ROA non giustificabili è quindi necessario procedere ad una valutazione di dettaglio, anche di tipo strumentale.

 
Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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