Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché' per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
La liquidità è resa disponibile grazie all’utilizzo di una parte dei fondi giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, che sarà girata alle banche convenzionate, ancora una volta individuate come l’interfaccia delle imprese, che vorranno usufruire del nuovo strumento.
I finanziamenti, concessi entro il 31 dicembre 2016 dalle banche e dagli intermediari finanziari, avranno una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e saranno accordati per un valore massimo complessivo di 2 milioni, anche frazionati in più iniziative di acquisto.
Alle imprese che fruiranno dell’agevolazione, il Ministero dello Sviluppo Economico concederà un contributo in conto interessi, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti ottenuti.
La messa a disposizione dei fondi dovrà passare attraverso:
- un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplini il funzionamento dell’agevolazione. Verranno quindi stabiliti requisiti e condizioni di accesso ai contributi, misura massima degli stessi, modalità di erogazione, attività di controllo e modalità di raccordo con il finanziamento agevolato;
- e una convenzione tra ministero, Abi e Cdp che formalizzi la disponibilità del plafond e le modalità con cui le banche potranno accedervi.
Al momento, il plafond è fissato in 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili a 5 miliardi di euro, rispetto a una prima versione che stabiliva già quest’ultima come cifra prevista. A seguito di questa modifica rispetto all’ipotesi iniziale, anche i 383 milioni di euro stanziati per i contributi in conto interessi sono passati attualmente a 191,5 milioni di euro.
Sparisce anche il limite minimo di finanziamento di 200 mila euro, presente nella prima versione della norma, pertanto si amplia notevolmente la gamma di imprese che potranno usufruire dei finanziamenti agevolati.
È facile ripensare alla vecchia “legge Sabatini” (legge 1329/65) che, a seguito del processo del cosiddetto “decentramento amministrativo”, è attualmente gestita dalle singole Regioni e finanzia gli investimenti delle Pmi in macchinari utensili e di produzione, attraverso la concessione di contributi in conto interessi accordati sulla dilazione di pagamento (finanziamento) ottenuta a fronte degli acquisti ammissibili.
Nella versione originaria, l’intervento si caratterizzava per la presenza di cambiali (o comunque “effetti”) rilasciati a fronte della dilazione di pagamento. A seguito della regionalizzazione dell’intervento, ciascuna Regione ha potuto adottare un proprio regolamento, con la previsione di modalità applicative che si sono allontanate dalla normativa di base. Così, per alcune Regioni è diventata operativa la versione “decambializzata” (finanziamento non assistito da effetti) o sono state introdotte ulteriori disposizioni rispetto alla normativa di base, con riferimento, ad esempio, ai soggetti beneficiari e alle agevolazioni erogabili.
Il “decreto legge del fare” ripropone, pertanto, a livello nazionale, un meccanismo che nel passato ha avuto non pochi apprezzamenti e che attualmente risulta del tutto “affievolito”, su scala locale, spesso per mancanza di risorse.
La liquidità è resa disponibile grazie all’utilizzo di una parte dei fondi giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, che sarà girata alle banche convenzionate, ancora una volta individuate come l’interfaccia delle imprese, che vorranno usufruire del nuovo strumento.
I finanziamenti, concessi entro il 31 dicembre 2016 dalle banche e dagli intermediari finanziari, avranno una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e saranno accordati per un valore massimo complessivo di 2 milioni, anche frazionati in più iniziative di acquisto.
Alle imprese che fruiranno dell’agevolazione, il Ministero dello Sviluppo Economico concederà un contributo in conto interessi, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti ottenuti.
La messa a disposizione dei fondi dovrà passare attraverso:
- un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplini il funzionamento dell’agevolazione. Verranno quindi stabiliti requisiti e condizioni di accesso ai contributi, misura massima degli stessi, modalità di erogazione, attività di controllo e modalità di raccordo con il finanziamento agevolato;
- e una convenzione tra ministero, Abi e Cdp che formalizzi la disponibilità del plafond e le modalità con cui le banche potranno accedervi.
Al momento, il plafond è fissato in 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili a 5 miliardi di euro, rispetto a una prima versione che stabiliva già quest’ultima come cifra prevista. A seguito di questa modifica rispetto all’ipotesi iniziale, anche i 383 milioni di euro stanziati per i contributi in conto interessi sono passati attualmente a 191,5 milioni di euro.
Sparisce anche il limite minimo di finanziamento di 200 mila euro, presente nella prima versione della norma, pertanto si amplia notevolmente la gamma di imprese che potranno usufruire dei finanziamenti agevolati.
È facile ripensare alla vecchia “legge Sabatini” (legge 1329/65) che, a seguito del processo del cosiddetto “decentramento amministrativo”, è attualmente gestita dalle singole Regioni e finanzia gli investimenti delle Pmi in macchinari utensili e di produzione, attraverso la concessione di contributi in conto interessi accordati sulla dilazione di pagamento (finanziamento) ottenuta a fronte degli acquisti ammissibili.
Nella versione originaria, l’intervento si caratterizzava per la presenza di cambiali (o comunque “effetti”) rilasciati a fronte della dilazione di pagamento. A seguito della regionalizzazione dell’intervento, ciascuna Regione ha potuto adottare un proprio regolamento, con la previsione di modalità applicative che si sono allontanate dalla normativa di base. Così, per alcune Regioni è diventata operativa la versione “decambializzata” (finanziamento non assistito da effetti) o sono state introdotte ulteriori disposizioni rispetto alla normativa di base, con riferimento, ad esempio, ai soggetti beneficiari e alle agevolazioni erogabili.
Il “decreto legge del fare” ripropone, pertanto, a livello nazionale, un meccanismo che nel passato ha avuto non pochi apprezzamenti e che attualmente risulta del tutto “affievolito”, su scala locale, spesso per mancanza di risorse.
Referente: Dott. Donato Grieco
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