Mancano ormai pochi giorni alla scadenza della norma transitoria prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 per avvalersi della formazione effettuata prima dell'entrata in vigore dell'accordo e pertanto frequentare un corso di aggiornamento di sole 4 ore rispetto ad un corso completo, per gli operatori che al momento dell’entrata un vigore dell’Accordo (12/03/2013) risultavano essere già incaricati della conduzione di una delle attrezzature in esso comprese.
Infatti dopo il 12 marzo anche coloro che avevano la formazione minima pregressa dovranno frequentare un corso completo per l'uso delle attrezzature.
Le attrezzature comprese nell' Accordo Stato-Regioni sono le seguenti:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra (pale, terne, escavatori);
- pompe per calcestruzzo.
I corsi di formazione, per il conseguimento dell’abilitazione, sono finalizzati all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in sicurezza le attrezzature. La formazione è strutturata in moduli teorici e pratici con contenuti e durata variabili in base al tipo di attrezzatura.
Una volta conseguita, l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni, dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, attraverso la partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
L’Accordo del 22/02/2012 ha anche concesso ai lavoratori già incaricati, la possibilità di vedersi riconosciuta, entro la medesima data del 12.03.2015, una eventuale dimostrata formazione pregressa.
Il riconoscimento della formazione pregressa si consegue, in alcuni casi, mediante una integrazione formativa (corso di aggiornamento), secondo le condizioni sotto indicate:
1. corso di durata complessiva non inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo, composto di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento: nessuna integrazione richiesta;
2. corso composto da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo: richiesta integrazione del solo modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici);
3. corso di qualsiasi durata non completato da verifica finale di apprendimento: richiesta integrazione del modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici) e verifica finale di apprendimento.
Per quanto riguarda i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole, si precisa che, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto Del Fare “il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015.
Infatti dopo il 12 marzo anche coloro che avevano la formazione minima pregressa dovranno frequentare un corso completo per l'uso delle attrezzature.
Le attrezzature comprese nell' Accordo Stato-Regioni sono le seguenti:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra (pale, terne, escavatori);
- pompe per calcestruzzo.
I corsi di formazione, per il conseguimento dell’abilitazione, sono finalizzati all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in sicurezza le attrezzature. La formazione è strutturata in moduli teorici e pratici con contenuti e durata variabili in base al tipo di attrezzatura.
Una volta conseguita, l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni, dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, attraverso la partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
L’Accordo del 22/02/2012 ha anche concesso ai lavoratori già incaricati, la possibilità di vedersi riconosciuta, entro la medesima data del 12.03.2015, una eventuale dimostrata formazione pregressa.
Il riconoscimento della formazione pregressa si consegue, in alcuni casi, mediante una integrazione formativa (corso di aggiornamento), secondo le condizioni sotto indicate:
1. corso di durata complessiva non inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo, composto di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento: nessuna integrazione richiesta;
2. corso composto da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo: richiesta integrazione del solo modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici);
3. corso di qualsiasi durata non completato da verifica finale di apprendimento: richiesta integrazione del modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici) e verifica finale di apprendimento.
Per quanto riguarda i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole, si precisa che, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto Del Fare “il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015.
Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
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