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La marcatura CE dei Prodotti da Costruzione: Immissione sul mercato e Attestazione di Conformità

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In riferimento alla Direttiva 89/106/CEE, secondo la quale i prodotti da costruzione (ossia tutti i prodotti che fanno parte delle costruzioni, dai componenti strutturali, agli infissi) debbano essere marcati CE, vediamo quali sono le “Condizioni di immissione sul mercato” e “l’Attestazione di Conformità” delle Strutture Metalliche in Acciaio ed Alluminio.
Con il presente articolo, riprendiamo l’approfondimento introdotto nella newsletter di febbraio 2013, nella quale avevamo affrontato il contesto normativo, il campo di applicazione, i requisiti essenziali, oltre che le famiglie di prodotti a cui la Direttiva 89/106/CEE fa riferimento.

CONDIZIONI DI IMMISSIONE SUL MERCATO
I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, ovvero:
sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali sono installati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti”.

I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all’impiego previsto.

Possono essere muniti di marcatura CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:
a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate pubblicate nella gazzetta ufficiale delle comunità europee (es. uni en 1090-1);
b) conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla commissione a beneficiare della presunzione di conformità, ossia la conformità al benestare tecnico europeo: una valutazione tecnica positiva dell’idoneità di un prodotto per l’impiego previsto, fondata sul soddisfacimento dei requisiti essenziali per le opere edilizie per cui il prodotto è utilizzato.

Il benestare tecnico europeo, dunque, viene accordato a:
- prodotti per cui non esiste una norma armonizzata, una norma nazionale riconosciuta e nemmeno un mandato per una norma armonizzata;
- prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute.
 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ (DIRETTIVA 89/106 ART. 13 PT.1, 2, 3)
Il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella comunità, è responsabile dell’attestato di conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica (norma o benestare tecnico).
I prodotti oggetto di un attestato di conformità beneficiano di una presunzione di conformità con le specificazioni tecniche.
L’attestazione di conformità è un sistema che definisce l’insieme delle verifiche e dei controlli da effettuare su un determinato prodotto e le relative responsabilità di attuazione fra il fabbricante e l’Organismo Notificato.

Tali verifiche e controlli comprendono alcune o tutte le seguenti attività:
                - prove iniziali di tipo;
                - prove periodiche di controllo;
                - attuazione di un sistema FPC;
                - approvazione e sorveglianza FPC.

I sistemi di attestazione della conformità sono identificati con le seguenti sigle: 1+, 1, 2+, 2, 3, 4.              
Le norme armonizzate stabiliscono, per ogni prodotto, quale sistema di attestazione della conformità applicare e come sono suddivise le responsabilità fra il fabbricante e l’ente notificato.
Le attività di attestazione della conformità si concludono con l’emissione dei documenti di conformità del prodotto necessari alla sua commercializzazione.

Tali documenti possono essere:
                - dichiarazione CE di conformità del fabbricante
                - certificato CE del controllo di produzione
                - certificato CE di conformità del prodotto

La Dichiarazione CE di Conformità contiene: (nella lingua ufficiale del paese di commercializzazione):
                - Il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo Mandatario
                - La descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc...)
                - Le disposizioni a cui risponde il prodotto
                - Le condizioni particolari di utilizzazione
                - Il nome e l’indirizzo dell’Organismo riconosciuto, se del caso, e i documenti da esso forniti
                - Il nome e la qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario

Il Certificato CE di Conformità contiene: (nella lingua ufficiale del paese di commercializzazione):
                - Il nome e l’indirizzo dell’Organismo di Certificazione
                - Il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
                - La descrizione del prodotto (tipo, impiego, ecc)
                - Le disposizioni cui risponde il prodotto
                - Le condizioni particolari di utilizzazione
                - Il numero del certificato
                - Le eventuali condizioni di durata e di validità
                - Il nome e la qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario

Nelle prossime newsletter ci soffermeremo sui seguenti argomenti: 

1) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011; Da centri di trasformazione a produttori di strutture metalliche in acciaio ed alluminio;
2) La norma di prodotto UNI EN 1090-1:2012

Referente:Ing. Gioacchino de Vanna
e-mail: g.devanna@auxosrl.it

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