Con il presente articolo, riprendiamo l’approfondimento introdotto nella newsletter di febbraio 2013, nella quale avevamo affrontato il contesto normativo, il campo di applicazione, i requisiti essenziali, oltre che le famiglie di prodotti a cui la Direttiva 89/106/CEE fa riferimento.
CONDIZIONI DI IMMISSIONE SUL MERCATO
I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, ovvero:
“sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali sono installati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti”.
I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all’impiego previsto.
Possono essere muniti di marcatura CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:
a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate pubblicate nella gazzetta ufficiale delle comunità europee (es. uni en 1090-1);
b) conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla commissione a beneficiare della presunzione di conformità, ossia la conformità al benestare tecnico europeo: una valutazione tecnica positiva dell’idoneità di un prodotto per l’impiego previsto, fondata sul soddisfacimento dei requisiti essenziali per le opere edilizie per cui il prodotto è utilizzato.
Il benestare tecnico europeo, dunque, viene accordato a:
- prodotti per cui non esiste una norma armonizzata, una norma nazionale riconosciuta e nemmeno un mandato per una norma armonizzata;
- prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute.
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ (DIRETTIVA 89/106 ART. 13 PT.1, 2, 3)
Il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella comunità, è responsabile dell’attestato di conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica (norma o benestare tecnico).
I prodotti oggetto di un attestato di conformità beneficiano di una presunzione di conformità con le specificazioni tecniche.
L’attestazione di conformità è un sistema che definisce l’insieme delle verifiche e dei controlli da effettuare su un determinato prodotto e le relative responsabilità di attuazione fra il fabbricante e l’Organismo Notificato.
Tali verifiche e controlli comprendono alcune o tutte le seguenti attività:
- prove iniziali di tipo;
- prove periodiche di controllo;
- attuazione di un sistema FPC;
- approvazione e sorveglianza FPC.
I sistemi di attestazione della conformità sono identificati con le seguenti sigle: 1+, 1, 2+, 2, 3, 4.
Le norme armonizzate stabiliscono, per ogni prodotto, quale sistema di attestazione della conformità applicare e come sono suddivise le responsabilità fra il fabbricante e l’ente notificato.
Le attività di attestazione della conformità si concludono con l’emissione dei documenti di conformità del prodotto necessari alla sua commercializzazione.
Tali documenti possono essere:
- dichiarazione CE di conformità del fabbricante
- certificato CE del controllo di produzione
- certificato CE di conformità del prodotto
La Dichiarazione CE di Conformità contiene: (nella lingua ufficiale del paese di commercializzazione):
- Il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo Mandatario
- La descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc...)
- Le disposizioni a cui risponde il prodotto
- Le condizioni particolari di utilizzazione
- Il nome e l’indirizzo dell’Organismo riconosciuto, se del caso, e i documenti da esso forniti
- Il nome e la qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario
Il Certificato CE di Conformità contiene: (nella lingua ufficiale del paese di commercializzazione):
- Il nome e l’indirizzo dell’Organismo di Certificazione
- Il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
- La descrizione del prodotto (tipo, impiego, ecc)
- Le disposizioni cui risponde il prodotto
- Le condizioni particolari di utilizzazione
- Il numero del certificato
- Le eventuali condizioni di durata e di validità
- Il nome e la qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario
Nelle prossime newsletter ci soffermeremo sui seguenti argomenti:
1) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011; Da centri di trasformazione a produttori di strutture metalliche in acciaio ed alluminio;
2) La norma di prodotto UNI EN 1090-1:2012
Referente:Ing. Gioacchino de Vanna
e-mail: g.devanna@auxosrl.it