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OT24: in scadenza il termine ultimo per richiedere lo sconto per attività di prevenzione realizzate nel 2014

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Inail, da sempre impegnata nel sostegno alle imprese che investono nella sicurezza dei lavoratori, concede anche per quest’anno la possibilità di presentare la domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per interventi per la sicurezza effettuati nell’anno appena trascorso. Vediamo chi può ottenere la riduzione e come presentare la domanda.
Chi può presentare la domanda
Possono presentare la domanda per ottenere una riduzione sul premio assicurativo, le aziende con dipendenti, attive da almeno due anni. Inoltre, le aziende devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
Inoltre, l'azienda deve aver effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Cos'è lo sconto per prevenzione
L'Inail premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

A cosa serve
L’azienda vede ridotto, attraverso l’oscillazione per prevenzione, il proprio tasso di premio applicabile, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, così come previsto dal decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, con le seguenti percentuali:
lavoratori-anno         riduzione
fino a 10                          30%
da 11 a 50                       23%
da 51 a 100                     18%
da 101 a 200                   15%
da 201 a 500                   12%
oltre 500                           7%

Come ottenere la riduzione
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it  entro il 28 febbraio (quest'anno slitta al 2 marzo) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Valutazione e decisione
L'Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. L’Istituto mette a disposizione delle aziende, un elenco contenente la documentazione ritenuta utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24. Tale documentazione deve essere esibita solo ed esclusivamente in caso di verifica a campione.

Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall'Inail è valida solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Requisiti
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende soddisfatto qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
- il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili. 
 
Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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