Dopo tale data scadrà il valore formale di un’autocertificazione elaborata ai sensi dell’art.29 e i datori di lavoro saranno tenuti a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’RSPP e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art. 41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).
Coloro che possiedono l’autocertificazione entro e non oltre il 31 dicembre 2012 devono completare il processo di valutazione dei rischi così come richiesto dalla normativa vigente.
Il non adeguamento del DVR prevede specifiche sanzioni per il Datore di Lavoro (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09) di seguito riportate:
E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’RSPP e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art. 41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).
Coloro che possiedono l’autocertificazione entro e non oltre il 31 dicembre 2012 devono completare il processo di valutazione dei rischi così come richiesto dalla normativa vigente.
Il non adeguamento del DVR prevede specifiche sanzioni per il Datore di Lavoro (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09) di seguito riportate:
- Omessa redazione del DVR (Violazione dell’art. 29, comma 1)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € - Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
b) misure di prevenzione e protezione e DPI;
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità. Ammenda da 2.000 a 4.000 €. - Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Ammenda da 1.000 a 2.000 €.
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