Print this page

Campi elettromagnetici: buone prassi per la valutazione dei rischi

Condividi
Pubblicata una guida con le buone prassi per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici. Focus sulla valutazione dei rischi e sulle tipologie di lavoratori esposti a particolari rischi.
I campi magnetici vengono generati ogni volta in cui si utilizza l’elettricità. Pertanto, in tutti i luoghi di lavoro i lavoratori possono essere esposti a tale rischio, ma nella maggior parte dei casi l’intensità di campo è ad un livello tale da non poter causare alcun effetto nocivo sulla salute.

Non si possono ignorare, tuttavia, i casi in cui l’intensità di campo può presentare un rischio e la Direttiva europea 2013/35/UE, approvata il 26 giugno 2013, presenta le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM). Tale Direttiva ha abrogato la precedente direttiva 2004/40/CE e dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1° luglio 2016.

Per agevolare l’applicazione della Direttiva in seguito al recepimento nazionale, la Commissione Europea ha elaborato alcune guide non vincolanti per l'implementazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici.

La Guida destinata alle piccole e medie imprese è intitolata “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE. Campi elettromagnetici. Guida per le PMI”. La guida offre un valido aiuto per effettuare una valutazione iniziale dei rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, pur non essendo giuridicamente vincolante e richiedendo una lettura combinata con la direttiva quadro 89/391/CEE e le leggi nazionali pertinenti.

La guida fornisce alcuni orientamenti per la valutazione dei rischi derivanti dai campi elettromagnetici:
· “se tutti i rischi dovuti ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro sono bassi, non saranno necessarie ulteriori azioni. Si consiglia ai datori di lavoro di registrare di aver effettuato un esame sul proprio luogo di lavoro e l’esito di tale esame;
· se il rischio derivante dai campi elettromagnetici non è basso o è sconosciuto, i datori di lavoro dovranno seguire una procedura per valutare il rischio e adottare le eventuali precauzioni. È possibile che in base alla conclusione raggiunta non esista alcun rischio significativo. In tal caso la valutazione va registrata e la procedura si conclude;
· per facilitare la valutazione del rischio in generale e in particolare per valutare la conformità ai livelli di azione (LA) o ai valori limite di esposizione (VLE), i datori di lavoro possono aver bisogno di informazioni sul livello dei campi elettromagnetici. Queste possono essere ottenute da banche dati o dai fabbricanti oppure possono essere necessari calcoli o misurazioni;
· nel caso in cui si renda necessaria una riduzione del rischio, può essere opportuno adottare misure di prevenzione e protezione”.

Per facilitare il compito del datore di lavoro nell’accertare la conformità alle norme, la guida individua un elenco di attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro generici in cui i campi sono talmente deboli che i datori di lavoro non avranno bisogno di adottare ulteriori misure.

La guida contiene infatti La tabella 3.2, con riferimento ad attività, apparecchiature e luoghi -  indicando dunque la necessità o meno “di effettuare una valutazione per:
- i lavoratori con dispositivi impiantati attivi;
- altri lavoratori esposti a particolari rischi;
- i lavoratori non esposti a particolari rischi.

È bene ricordare che alcuni gruppi di lavoratori sono “considerati particolarmente a rischio per i campi elettromagnetici e “non possono essere protetti adeguatamente mediante i livelli di azione stabiliti nella direttiva relativa ai campi elettromagnetici e perciò i datori di lavoro devono valutare la loro esposizione separatamente da quella degli altri lavoratori”.

Per poter valutare se un lavoratore è esposto a particolari rischi, il datore di lavoro deve prendere in considerazione la frequenza, il livello e la durata dell’esposizione.

Secondo la Direttiva le tipologie di lavoratori esposti a particolari rischi sono:
- lavoratori che portano dispositivi medici impiantati attivi (active implanted medical devices, AIMD): ad esempio “stimolatori cardiaci, defibrillatori cardiaci, impianti cocleari, impianti al tronco encefalico, protesi dell’orecchio interno, neurostimulatori, retinal encoder, pompe impiantate per infusione di farmaci”;
- lavoratori che portano dispositivi medici impiantati passivi contenenti metallo: ad esempio “protesi articolari, chiodi, piastre, viti, clip chirurgiche, clip per aneurisma, stent, protesi valvolari cardiache, anelli per annuloplastica, impianti contraccettivi metallici e casi di dispositivi medici impiantati attivi”;
- lavoratori portatori di dispositivi medici indossati sul corpo: ad esempio “pompe esterne per infusione di ormoni”;
- lavoratrici in gravidanza.

Si deduce, dunque che un gruppo di lavoratori particolarmente a rischio è quello che porta dispositivi medici impiantati attivi, in quanto, i campi elettromagnetici di forte entità possono interferire con il normale funzionamento degli stessi. Per ovviare a tale problematica, i fabbricanti di questi dispositivi “sono tenuti per legge a garantire che i loro prodotti abbiano una ragionevole immunità alle interferenze e a controllarli periodicamente per verificare l’intensità di campo cui potrebbero essere esposti negli ambienti pubblici”.

Se alcune situazioni di lavoro possono dar luogo a forti campi elettromagnetici, spesso tali campi sono “molto circoscritti. Il rischio può quindi essere controllato assicurando che il campo di forte entità non venga generato nelle immediate vicinanze del dispositivo. Ad esempio, il campo generato da un telefono cellulare potrebbe interferire con un pacemaker se viene tenuto vicino al dispositivo. Nonostante ciò le persone che portano stimolatori cardiaci possono far uso di telefoni cellulari senza incorrere in rischi. Devono semplicemente cercare di tenere il cellulare lontano dal torace”.

Per poter individuare invece quelle che sono le attrezzature e situazioni così dette “giustificabili”, è possibile fare riferimento alla norma tecnica CEI EN 50499 “Procedura per la valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici”. Sono individuate come “giustificabili” le attrezzature e le situazioni per le quali la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata.

Ecco alcune delle situazioni giustificabili elencate nella norma:

·“tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti permanenti;
·luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione, con esclusione delle operazioni di manutenzione o altre attività svolte a ridosso o sulle sorgenti: il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di autorizzazione ex legge 36/2001 e relativi decreti attuativi ovvero richiedere all'ente gestore una dichiarazione del rispetto della legislazione nazionale in materia;
·uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla nonna CEI EN 62479) con emissione di frequenza 10 MHz ÷ 300 GHz: non sono comprese le attività di manutenzione;
·uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard armonizzati per la protezione dai CEM”.

Infine per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione da adottare, il datore di lavoro deve rispettare quanto prescritto nell’articolo 210 del Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/2008:

Articolo 210 - Misure di prevenzione e protezione

1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica.  Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

4. A norma dell’articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.

 
Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contattaci per un approfondimento

Nome e Cognome(*)
Campo obbligatorio

Azienda
Campo obbligatorio

E-mail(*)
Campo obbligatorio

Scrivi qui la tua richiesta(*)
Campo obbligatorio

Captcha(*)
Campo obbligatorio