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INAIL: circolare riguardante l’ammissione alla tutela assicurativa per gli infortuni in itinere

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Le recenti linee guida sugli incidenti in itinere proposte dall’Inail, si soffermano sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di ammetterle o meno alla tutela assicurativa. In particolare viene presa in esame la situazione delle deviazioni per ragioni personali.
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro pone nuovamente la sua attenzione su un tema delicato e non privo di insidie, quale quello degli infortuni in itinere.
Si definisce infortunio in itinere un evento lesivo occorso al lavoratore durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.
Questo risulta essere un tema di grande interesse per l’Istituto, considerando che ogni anno circa la metà degli infortuni mortali si verificano su fuori dall’azienda, avendo la strada come sfondo principale.

Già nell’ottobre 2013, l’Inail aveva emesso una circolare sui “Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta”, ora una nuova circolare prende atto dell’orientamento della Cassazione sulla necessità di valutare, negli infortuni in itinere, le esigenze familiari al fine di ammetterle o meno alla tutela assicurativa.

Si tratta della Circolare n. 62 del 18 dicembre 2014 “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali” nella quale si stabilisce che l’incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell’Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato.

In particolare la questione si è posta in relazione all'art. 12 del D.Lgs 38/2000 che prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.
Rimane, tuttavia, come espresso anche dalle linee guida, la perplessità circa il significato da attribuire al concetto di esigenze essenziali in fase di applicazione.

Anche in altri Paesi europei il tema delle deviazioni è stato affrontato, non senza difficoltà, portando a emettere regolamenti specifici, riportanti soluzioni normative più o meno ampie, che tengono in grande considerazione la rilevanza sociale delle motivazioni che hanno determinato la deviazione dal percorso.
In particolare, in Francia sono ritenute normali le deviazioni e le interruzioni che interessano le necessità della vita quotidiana (es. fare la spesa per la famiglia, acquistare farmaci indispensabili in farmacia, fare prelievi e depositi bancari).
In Germania, invece, la tutela assicurativa permane quando l’assicurato devia dal percorso diretto di andata e ritorno dal posto di lavoro per accompagnare o andare a prendere un figlio affidato alla vigilanza di terzi.

Riguardo dunque all’estensione della tutela assicurativa agli infortuni in itinere occorsi durante il percorso interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola, le nuove linee guida, che si applicano ai casi futuri, a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato, precisano che il riconoscimento dell’indennizzo “è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come l’età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli) attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

In conclusione è bene ricordare che tale estensione della protezione, tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare del “criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, “salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa”.
 
Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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