Nel complesso settore della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uno degli istituti ancora oggi più dibattuti è quello della delega di funzioni. Con l’avvento del D.Lgs. 81/08 il legislatore ha cercato di regolamentare e chiarire le disposizioni in merito a tale istituto, non senza incontrare numerose difficoltà e contraddizioni.
Il sistema di requisiti e di condizioni ai quali è legata la legittimità della delega di funzioni da parte del datore di lavoro, è codificato nell’Art. 16 del D.Lgs. 81/08 che si basa su numerosi principi elaborati, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione. In particolare i principi della delega di funzioni sono:
- Principio della forma scritta: la delega deve risultare da atto scritto. Pertanto, è inefficace la delega conferita verbalmente.
- Principio della “certezza”: L’atto deve avere data certa.
- Principio della “specificità” della delega: L’atto deve indicare specificamente le funzioni da delegare.
- Principio della “assenza di culpa in eligendo”: Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
- Principio di “effettiva titolarità del potere”: Il delegato deve disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni. In tal senso appare fondamentale la posizione che lo stesso assume nell’organigramma aziendale.
- Principio della “autonomia patrimoniale”: Il delegato deve avere l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- Principio di “consapevolezza” in capo al soggetto delegato: La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.
- Principio della “assenza di culpa in vigilando”: La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
- Principio della pubblicità: Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
I principi sopraelencati, tuttavia, non sono privi di insidie nell’atto pratico dell’applicazione della norma. A tale scopo il Comitato Paritetico Territoriale di Padova ha costituito un gruppo di lavoro, che ha elaborato il documento “Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro”. Il documento, elaborato sottoforma di domanda/risposta, fornisce ai datori di lavoro un aiuto sugli aspetti interpretativi e applicativi più significativi in materia.
Si riportano nel seguito alcuni dei quesiti di maggiore interesse.
Con la delega di funzione e la vigilanza sul delegato il datore di lavoro è esonerato da ogni responsabilità in materia antinfortunistica?
No, in quanto il datore di lavoro rimane pur sempre responsabile anche avendo conferito una delega a terzi qualora trattasi di carenze che attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza (Cass. pen. sezione IV, 28 gennaio 2009, n. 4123).
La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione esclude la responsabilità penale del datore di lavoro?
Premesso che la delega di funzioni non va confusa con la nomina del RSPP, la risposta è negativa in quanto come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione l’RSPP agendo come ausiliario del datore di lavoro, fa sì che quest’ultimo rimanga sempre direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative atte a neutralizzare le situazioni di pericolo e di rischio (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 26.03.2013, n. 21628; Cass. Sez. feriale, 12.08.2010, n. 32357).
La delega di funzioni deve essere registrata?
L’art. 16 del D.Lgs. n.81/2008, richiede che la delega debba risultare da atto scritto e avere data certa (es. tramite atto pubblico, scrittura privata autenticata, etc.) e che alla stessa deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità ma non prescrive espressamente il delegante alla registrazione presso il registro delle imprese che, tuttavia, appare consigliabile.
L’incarico deve prevedere e rendere esplicito il potere di spesa?
Sì, la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (art. 16, c. 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008).
Il delegato deve dimostrare le proprie capacità tecnico-professionali?
Sì, fornendo al delegante tutta la documentazione richiesta per la verifica preventiva dell’idoneità tecnico professionale prevista dall’art. 16, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008; si osservi, inoltre, che la permanenza delle qualità soggettive in capo al delegato - requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate - deve essere periodicamente verificata dall’imprenditore delegante (cfr. da ultimo Cass. pen. sezione IV, 27 giugno 2013, n. 28187).
Il datore di lavoro deve sorvegliare il delegato per verificare che non sopravvenga negligenza o inidoneità?
Sì, il datore di lavoro per non incorrere nella c.d. culpa in vigilando ha il dovere sia di controllare continuamente il corretto adempimento degli obblighi trasferiti che il possesso dei requisiti tecnico - professionali e dei poteri organizzativi, gestionali e di spesa da parte del delegato; tale controllo si realizza anche attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un idoneo sistema di controllo del modello gestionale e organizzativo (cfr. Cass. pen. sezione IV, 27 giugno 2013, n. 28187).
Per ulteriori quesiti in merito all’istituto della delega si rimanda al documento integrale elaborato dal CPT.
Il sistema di requisiti e di condizioni ai quali è legata la legittimità della delega di funzioni da parte del datore di lavoro, è codificato nell’Art. 16 del D.Lgs. 81/08 che si basa su numerosi principi elaborati, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione. In particolare i principi della delega di funzioni sono:
- Principio della forma scritta: la delega deve risultare da atto scritto. Pertanto, è inefficace la delega conferita verbalmente.
- Principio della “certezza”: L’atto deve avere data certa.
- Principio della “specificità” della delega: L’atto deve indicare specificamente le funzioni da delegare.
- Principio della “assenza di culpa in eligendo”: Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
- Principio di “effettiva titolarità del potere”: Il delegato deve disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni. In tal senso appare fondamentale la posizione che lo stesso assume nell’organigramma aziendale.
- Principio della “autonomia patrimoniale”: Il delegato deve avere l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- Principio di “consapevolezza” in capo al soggetto delegato: La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.
- Principio della “assenza di culpa in vigilando”: La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
- Principio della pubblicità: Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
I principi sopraelencati, tuttavia, non sono privi di insidie nell’atto pratico dell’applicazione della norma. A tale scopo il Comitato Paritetico Territoriale di Padova ha costituito un gruppo di lavoro, che ha elaborato il documento “Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro”. Il documento, elaborato sottoforma di domanda/risposta, fornisce ai datori di lavoro un aiuto sugli aspetti interpretativi e applicativi più significativi in materia.
Si riportano nel seguito alcuni dei quesiti di maggiore interesse.
Con la delega di funzione e la vigilanza sul delegato il datore di lavoro è esonerato da ogni responsabilità in materia antinfortunistica?
No, in quanto il datore di lavoro rimane pur sempre responsabile anche avendo conferito una delega a terzi qualora trattasi di carenze che attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza (Cass. pen. sezione IV, 28 gennaio 2009, n. 4123).
La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione esclude la responsabilità penale del datore di lavoro?
Premesso che la delega di funzioni non va confusa con la nomina del RSPP, la risposta è negativa in quanto come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione l’RSPP agendo come ausiliario del datore di lavoro, fa sì che quest’ultimo rimanga sempre direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative atte a neutralizzare le situazioni di pericolo e di rischio (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 26.03.2013, n. 21628; Cass. Sez. feriale, 12.08.2010, n. 32357).
La delega di funzioni deve essere registrata?
L’art. 16 del D.Lgs. n.81/2008, richiede che la delega debba risultare da atto scritto e avere data certa (es. tramite atto pubblico, scrittura privata autenticata, etc.) e che alla stessa deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità ma non prescrive espressamente il delegante alla registrazione presso il registro delle imprese che, tuttavia, appare consigliabile.
L’incarico deve prevedere e rendere esplicito il potere di spesa?
Sì, la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (art. 16, c. 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008).
Il delegato deve dimostrare le proprie capacità tecnico-professionali?
Sì, fornendo al delegante tutta la documentazione richiesta per la verifica preventiva dell’idoneità tecnico professionale prevista dall’art. 16, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008; si osservi, inoltre, che la permanenza delle qualità soggettive in capo al delegato - requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate - deve essere periodicamente verificata dall’imprenditore delegante (cfr. da ultimo Cass. pen. sezione IV, 27 giugno 2013, n. 28187).
Il datore di lavoro deve sorvegliare il delegato per verificare che non sopravvenga negligenza o inidoneità?
Sì, il datore di lavoro per non incorrere nella c.d. culpa in vigilando ha il dovere sia di controllare continuamente il corretto adempimento degli obblighi trasferiti che il possesso dei requisiti tecnico - professionali e dei poteri organizzativi, gestionali e di spesa da parte del delegato; tale controllo si realizza anche attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un idoneo sistema di controllo del modello gestionale e organizzativo (cfr. Cass. pen. sezione IV, 27 giugno 2013, n. 28187).
Per ulteriori quesiti in merito all’istituto della delega si rimanda al documento integrale elaborato dal CPT.
Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
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