FORMA ED INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Il “bonus” consiste nell’attribuzione di un credito di imposta pari al 15% delle spese sostenute, a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno2015, in eccedenza rispetto all’importo medio degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo con l’importo più elevato.
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo inferiore a 10 mila euro.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, va ripartito in tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali è utilizzabile dall’1 gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (quindi, per quelli del 2014, dall’1 gennaio 2016).
Il bonus non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e va indicato nella dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta in cui è riconosciuto e in quelle relative ai periodi nei quali è utilizzato.
A CHI E’ DESTINATO IL BONUS
L’incentivo è destinato ai titolari di reddito d’impresa ovvero ditte individuali, società di persone, società di capitali e cooperative.
L’incentivo si applica anche per le aziende attive da meno di 5 anni; in tal caso verrà considerata la media degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo, sempre con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Per le imprese avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito di imposta si applica sul valore complessivo degli investimenti realizzati fino al 30/06/2015.
BENI AGEVOLABILI
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.
Il bene agevolato, acquisito in proprietà o in leasing, deve essere nuovo e destinato a strutture produttive situate in Italia (restano esclusi beni immobili e immateriali).
Il “bonus” consiste nell’attribuzione di un credito di imposta pari al 15% delle spese sostenute, a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo inferiore a 10 mila euro.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, va ripartito in tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali è utilizzabile dall’1 gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (quindi, per quelli del 2014, dall’1 gennaio 2016).
Il bonus non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e va indicato nella dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta in cui è riconosciuto e in quelle relative ai periodi nei quali è utilizzato.
A CHI E’ DESTINATO IL BONUS
L’incentivo è destinato ai titolari di reddito d’impresa ovvero ditte individuali, società di persone, società di capitali e cooperative.
L’incentivo si applica anche per le aziende attive da meno di 5 anni; in tal caso verrà considerata la media degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo, sempre con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Per le imprese avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito di imposta si applica sul valore complessivo degli investimenti realizzati fino al 30/06/2015.
BENI AGEVOLABILI
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.
Il bene agevolato, acquisito in proprietà o in leasing, deve essere nuovo e destinato a strutture produttive situate in Italia (restano esclusi beni immobili e immateriali).
Firma: Dott. Donato Grieco
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.