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Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro

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È entrata in vigore il 10 marzo 2014 la legge regionale pugliese n. 11/2014 recante “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”. La norma è stata pubblicata sul BURP della Regione Puglia.
Come si evince dall’articolo 1, la normafavorisce la crescita della personalità e tutela la dignità del lavoratore, e, in coerenza con le normative comunitarie e statali, promuove e adotta idonei strumenti di politica del lavoro per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire e a contrastare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e a ricercare il benessere nei luoghi di lavoro.

L’articolo 3 si sofferma sul Comitato regionale di coordinamento e sui vari compiti e funzioni, mentre nell’articolo 4 vengono elencati gli interventi previsti per la sicurezza e la salute del lavoro con riferimento alla realizzazione di iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio, all’attivazione e al sostegno di sportelli informativi, alla stipula di accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, alla promozione di processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti, alla diffusione delle buone pratiche, al coordinamento delle azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza e al monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

In seguito la legge si sofferma sugli interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro (Art. 5) e sulle disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro (Art. 6).
Ad esempio la Regione Puglia prevede l’adozione(...)di misure specifiche dirette a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire la migliore tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro e ricerca del benessere lavorativo”.

Mentre nell’articolo 7 la legge affronta il tema degli “interventi per la qualità del lavoro e il benessere lavorativo”, nell’articolo 8 si sofferma su un tema delicato, quale quello della Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI):

al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro e del benessere lavorativo intesi come rispetto dei diritti umani, sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane, sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress, riequilibrio della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse sensibilità, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale e integrazione dei lavoratori provenienti da altri paesi, promuove la cultura della responsabilità sociale nell’ambito delle imprese, degli enti pubblici e privati, delle amministrazioni locali e tra i cittadini, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dalla Commissione europea in materia di responsabilità sociale delle imprese”.

Per queste finalità la Regione promuove l’adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili, intese come adesione volontaria a codici di condotta e buone prassi, discipline e tutele sociali e ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori e, in generale, con tutti i soggetti con i quali interagiscono.

Con l’Art. 9 la norma istituisce poi “un albo della responsabilità sociale in tema di lavoro al quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l’avvio e il mantenimento del percorso della responsabilità sociale mediante l’adozione di documenti, quali: bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero mediante procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura hanno partecipato le organizzazioni sindacali aziendali o, in assenza, quelle territoriali, iscrizione a enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”.

La legge va oltre l’istituzione dell’Albo e prevede anche:
- interventi di informazione e sensibilizzazione della cultura della responsabilità sociale e ambientale;
- incentivi per l’assunzione della responsabilità sociale;
- agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili.

È importante sottolineare che nel Capo III, la legge regionale pugliese n. 11/2014 si sofferma anche sul tema della prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro proponendo la promozione e attivazione di specifici sportelli di ascolto sul tema.

Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
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