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Dichiarazione Regolamento F-gas 2013

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Slitta a fine giugno il termine ultimo per effettuare la dichiarazione circa i gas fluorurati ad effetto serra di cui all’art.16 comma 1  del DPR 43/2012.
Il Regolamento F-Gas riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione di taluni gas fluorurati ad effetto serra, l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo sul loro utilizzo, i divieti in materia di immissione in commercio di alcuni prodotti e apparecchiature, nonché la formazione e la certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate nel Regolamento.

Il D.P.R. n. 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, stabilisce all’articolo 16, che entro il 31 maggio di ogni anno (a partire già dal 2013), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Solo per quest’anno, data la novità del sistema, sarà possibile inviare la dichiarazione ancora per tutto il mese di giugno.

OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE
Oggetto della comunicazione sono i dati identificativi dell’operatore, la tipologia e il numero delle applicazioni fisse o dei sistemi fissi contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, i dati di emissione per tipologia di apparecchiatura e sostanza e i dati aggregati (somma) delle emissioni per tipologia di sostanza.

SOGGETTI OBBLIGATI
Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione tutti gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Riguardo all’identificazione dell’operatore, l’art.2 comma 2 del DPR 43/2012 intende che “il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”; inoltre “l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
  • libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.
Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza ad una società esterna, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all’obbligo  della Dichiarazione.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui la Proprietà abbia delegato a Terzi per contratto anche l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei sistemi/impianti/apparecchiature, allora i dati identificativi dell’impresa di assistenza devono essere riportati nella Sezione 2 della dichiarazione.

Con riferimento alla Dichiarazione da trasmettere entro il 30 giugno 2013 (dati relativi al 2012), è sufficiente comunicare le informazioni di cui alle Sezioni 1, 2 e 3 c della Dichiarazione.
È tuttavia possibile, e auspicabile, compilare anche le Sezioni 4 e 5.   

Per l’operatore che non comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente o comunica detti dati in maniera incompleta, inesatta o comunque non utilizzando il modello dedicato è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

Referente: Ing. Grazia Di Ciaula
e-mail: g.diciaula@auxosrl.it

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