Entro tale data i Datori di Lavoro delle microimprese con meno di 10 lavoratori occupati, quindi,tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenzeanche un solo lavoratore devono adempiere a tale obbligo.
Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.
E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal Datore di lavoro in collaborazione dell’RSPP e del medico competente (per quest’ultimo nei casi previsti dall’art. 41).
La valutazione dei rischi e la stesura del documento rientra tra gli obblighi che il Datore di lavoro non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).
La mancata osservanza di tale obbligo da parte del Datore di lavoro, lo espone alle specifiche sanzioni (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09) di seguito riportate:
Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.
E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal Datore di lavoro in collaborazione dell’RSPP e del medico competente (per quest’ultimo nei casi previsti dall’art. 41).
La valutazione dei rischi e la stesura del documento rientra tra gli obblighi che il Datore di lavoro non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).
La mancata osservanza di tale obbligo da parte del Datore di lavoro, lo espone alle specifiche sanzioni (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09) di seguito riportate:
1) Omessa redazione del DVR (Violazione dell’art. 29, comma 1)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
b) misure di prevenzione e protezione e DPI;
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità.
Ammenda da 2.000 a 4.000 €.
3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Ammenda da 1.000 a 2.000 €.