Il datore di lavoro è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e pulitura degli impianti di aerazione in base all'art. 64 del D.Lgs. 81/08 e in caso di inottemperanza, l’art. 68 del D.Lgs. 81/08, prevede gravi sanzioni quali l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Tale documento, approvato nella seduta del 28 novembre 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, nasce con il duplice scopo di fornire al datore di lavoro indicazioni pratiche riguardanti:
· la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria;
· la pianificazione degli interventi di manutenzione, in considerazione di quanto riportato nelle Leggi regionali, Linee Guida nazionali e norme tecniche.
La Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria è riferita a tutti gli impianti di trattamento dell’aria, a servizio di ambienti di lavoro chiusi, destinati a garantire sia il benessere termo-igrometrico degli occupanti, che la movimentazione e la qualità dell’aria.
Gli impianti semplificati dal punto di vista strutturale e funzionale (ad esempio privi di umidificazione) sono interessati dalla procedura solo per le parti di pertinenza.
Sono, invece, esclusi gli impianti di regolazione della temperatura senza immissione forzata di aria esterna (ad esempio termoconvettori, condizionatori a parete, stufe) e gli impianti di processo per la realizzazione di particolari lavorazioni industriali.
Sono, invece, esclusi gli impianti di regolazione della temperatura senza immissione forzata di aria esterna (ad esempio termoconvettori, condizionatori a parete, stufe) e gli impianti di processo per la realizzazione di particolari lavorazioni industriali.
Il presente documento modifica precedenti Linee Guida dell’Accordo Stato Regioni 2006 per quanto concerne:
- la possibilità di valutare lo stato di manutenzione e quello igienico dell’impianto mediante l’ispezione visiva che può essere svolta indipendentemente da quella tecnica;
- la periodicità di esecuzione delle due tipologie di ispezioni (visiva e tecnica) non predeterminata, ma programmabile sulla base degli esiti di quelle precedenti.
Tale documento ha dunque una duplice valenza: da un lato, garantisce adeguate condizioni igieniche ai lavoratori, rendendo, grazie a indicazioni chiare e univoche, più agevole il compito del datore di lavoro in ottemperanza all'art. 64 del D.Lgs. 81/08; dall'altro, pone in primo piano la figura e la formazione del personale operativo.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Firma: Ing. Giovanna Elicio
e-mail: g.elicio@auxosrl.it